Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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una definizione standard di imbarcazione, in questo contesto è opportuno menzionare esplicitamente le piattaforme galleggianti. Il terzo caso (lett. c) si riferisce alle aziende con sede in Svizzera che svolgono le proprie operazioni spaziali in territorio straniero o neutrale. In linea di massima, un’azienda con sede in Svizzera che intende svolgere operazioni spaziali in territorio straniero è soggetta al diritto estero applicabile a tali operazioni. Ciò significa che può ricevere un’autorizzazione in base al diritto estero (ed essere sorvegliata dall’autorità di vigilanza estera competente). In questo caso non occorre nessuna autorizzazione svizzera (v. anche il commento all’art. 5). Al contrario, qualora nello Stato estero non viga un obbligo di autorizzazione – e quindi le operazioni spaziali non vengano sorvegliate – l’azienda è tenuta a richiedere un’autorizzazione ai sensi della presente legge. La ragione dell’applicazione extraterritoriale del diritto svizzero risiede nel fatto che in casi come questi la Svizzera potrebbe essere ritenuta responsabile, in base al diritto internazionale, di eventuali danni causati dall’azienda.

Articolo 5 Esclusione dal campo di applicazione

Capoversi 1 e 2: fatti salvi i casi di autorizzazioni o attività di vigilanza estere, si punta a evitare la sovrapposizione delle competenze e gli ostacoli amministrativi che ne derivano. In questi casi, la LOS non si applica solo nella misura in cui è dimostrato che lo Stato estero esercita effettivamente la propria sovranità, in particolare in materia di autorizzazione, vigilanza e immatricolazione. Rimangono comunque applicabili, per esempio, le disposizioni concernenti la responsabilità e il regresso in caso di risarcimento da parte della Confederazione. Qualora un’azienda (con sede in Svizzera) svolga un’operazione spaziale in base a un’autorizzazione estera ma lo Stato estero non vigili effettivamente sull’operazione, la LOS è applicabile e l’azienda in questione deve richiedere un’apposita autorizzazione all’autorità svizzera. Se non lo fa o se porta avanti l’operazione nonostante l’autorizzazione sia stata negata, l’azienda (operatore) potrebbe essere sanzionata secondo il diritto svizzero. In caso di controversia, l’azienda interessata può richiedere una decisione incidentale o una decisione impugnabile autonomamente (cpv. 1). In alcuni casi, la verifica dell’effettiva vigilanza da parte di uno Stato estero sulle operazioni spaziali di una determinata azienda e gli eventuali interventi della Svizzera nei confronti di tale azienda perché le attività di vigilanza dello Stato sono ritenute inadeguate potrebbero scatenare conflitti di sovranità piuttosto delicati. Tuttavia, si può ipotizzare che in casi come questi (operazioni spaziali svolte all’estero da un’azienda svizzera), vengano stipulati degli accordi bilaterali per definire le questioni riguardanti la vigilanza e l’immatricolazione. Ciò consente di prevenire fin dall’inizio potenziali conflitti di sovranità (cpv. 2).

Capoverso 3: secondo l’articolo XXII della Convenzione sulla responsabilità e l’articolo VII della Convenzione sull’immatricolazione, un’organizzazione internazionale può accettare i diritti e gli obblighi sanciti da tali atti normativi (ottenendo così l’adesione) qualora la maggioranza dei suoi membri sia partecipe del Trattato sullo spazio e abbia ratificato la Convenzione sulla responsabilità. È questo il caso, ad esempio, dell’Agenzia spaziale europea (ESA). È quindi opportuno che il diritto svizzero tratti le organizzazioni come l’ESA allo stesso modo degli Stati esteri.

Articolo 6 Applicazione del diritto svizzero agli oggetti spaziali

Questo principio è conforme al cosiddetto principio di bandiera, desumibile dall’articolo 1 e seguenti della legge del 23 settembre 195337 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, ed è riconosciuto dal diritto internazionale. Questo principio ha un significato pratico, ad esempio, per quanto riguarda i requisiti di autorizzazione per lo svolgimento di determinate operazioni nello spazio. Se per ipotesi

37 RS 747.30 24/62