Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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qualcuno volesse condurre ricerche sull’uomo a bordo di un oggetto spaziale immatricolato in Svizzera, dovrebbe disporre di un’autorizzazione ai sensi della legge del 30 settembre 201138 sulla ricerca umana (LRUm). Lo stesso vale, ad esempio, per l’esercizio di impianti nucleari su un satellite (cfr. art. 12 cpv. 3 e art. 15 segg. della legge del 21 marzo 200339 sull’energia nucleare [LENu] nonché art. 2, art. 7 segg., art. 22 cpv. 1 e art. 24 segg. dell’ordinanza del 10 dicembre 200440 sull’energia nucleare [OENu]).
Articolo 7 Prescrizioni complementari per le operazioni spaziali
Lo scopo per cui viene utilizzato un oggetto spaziale o ciò che viene fatto con esso (la cosiddetta attività spaziale, v. art. 3 lett. c) è disciplinato dalle prescrizioni che si applicano alle stesse attività sulla Terra. Ad esempio, le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici sull’uomo a bordo di un satellite devono essere conformi alle disposizioni della legge del 15 dicembre 200041 sugli agenti terapeutici (LATer) e della LRUm. Se non esistono prescrizioni specifiche per una determinata attività, il Consiglio federale deve poter stabilire requisiti minimi per l’utilizzo degli oggetti spaziali al fine di limitare i danni sulla Terra e nello spazio e di salvaguardare gli interessi pubblici nazionali, siano essi di sicurezza o strategici. Per quanto riguarda l’uso delle radiofrequenze, si fa riferimento alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale e internazionale delle telecomunicazioni (v. anche art. 9 lett. g per il rilascio di un’autorizzazione ai sensi della LOS). Inoltre, la LOS fa riferimento ad altre disposizioni di diritto commerciale particolarmente importanti per le operazioni spaziali, in particolare alla legge federale del 13 dicembre 199642 sul materiale bellico (LMB), alla legge del 13 dicembre 199643 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), alla legge del 27 settembre 201344 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP) e alla legge del 22 marzo 200245 sugli embarghi (LEmb).
5.2 Sezione 2: Obbligo di autorizzazione
Sistema basato su concessioni o autorizzazioni?
In base all’articolo VI del Trattato sullo spazio, le operazioni spaziali possono essere condotte solo previa autorizzazione («authorization», «autorisation») dello Stato membro responsabile. Il compito di disciplinare nel dettaglio l’autorizzazione è lasciato al diritto nazionale. A tal fine in Svizzera esistono due tipi di sistemi: il sistema delle concessioni e il sistema delle autorizzazioni. Il primo riguarda l’utilizzo di beni pubblici o la fornitura di servizi riservata allo Stato («servizio pubblico»), come ad esempio la concessione del diritto di utenza per l’acqua e la concessione per il trasporto di viaggiatori. In linea di massima, non esiste alcun diritto al rilascio di una concessione e il titolare di quest’ultima (concessionario) può riscuotere tasse non commisurate ai costi. Il sistema delle autorizzazioni è invece caratterizzato dai seguenti elementi: l’obbligo di ottenere un’autorizzazione serve a proteggere i beni di polizia (in particolare la salute e la sicurezza) e chiunque soddisfi i requisiti ha diritto al rilascio di un’autorizzazione.
38RS 810.30
39RS 732.1
40RS 732.11
41RS 812.21
42RS 514.51
43 RS 946.202
44 RS 935.41
45 RS 946.231 25/62