Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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Al titolare dell’autorizzazione possono essere richieste (soltanto) tasse commisurate ai costi.
Nel caso delle operazioni spaziali si potrebbe argomentare che lo spazio è un bene pubblico così come l’acqua; tuttavia, conformemente all’articolo II del Trattato sullo spazio, quest’ultimo non è soggetto alla sovranità degli Stati. Pertanto, il fatto che sia un bene pubblico non giustifica l’adozione di un sistema basato sulle concessioni. Allo stesso modo, non si può affermare che lo svolgimento di operazioni spaziali sia riservato alla Confederazione e che costituisca una sorta di «servizio pubblico»46. Inoltre, la riscossione di tasse non commisurate ai costi sarebbe in contraddizione con il principio di creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori spaziali svizzeri, i quali devono potersi sviluppare nel miglior modo possibile, garantendo nel contempo l’incolumità delle persone e riducendo al minimo l’impatto sulla natura e sull’ambiente, compreso lo spazio. Per raggiungere questi obiettivi la soluzione ideale è un sistema di autorizzazioni orientato ai rischi. Ne consegue la decisione di non introdurre un sistema di concessioni per le operazioni spaziali.
Nessun requisito per le partecipazioni e la «governance»
Alcune legislazioni straniere, come quelle di Lussemburgo, Liechtenstein e Francia, stabiliscono dei requisiti per l’azionariato o per gli azionisti che detengono una partecipazione più o meno rilevante all’interno di una società richiedente. In questo contesto si è deciso di non stabilire alcun requisito per una serie di motivi, in primo luogo perché lo scopo principale della LOS è quello di prevenire e contrastare i rischi. In tal senso l’azionariato di una società svolge un ruolo secondario, dato che secondo il diritto societario svizzero la responsabilità principale delle attività di una società spetta alla direzione e all’organo di gestione (nel caso di una società anonima: al consiglio d’amministrazione). Gli azionisti possono influenzare principalmente lo scopo e la direzione strategica di un’azienda. Per quanto riguarda la trasparenza dell’azionariato, secondo gli articoli 120 e 124 della legge del 19 giugno 201547 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) solo le società quotate in borsa sono tenute a comunicare i nomi dei principali azionisti. Sarebbe quindi eccessivo imporre requisiti di trasparenza più estesi a tutte le aziende che svolgono operazioni spaziali.
Lo stesso vale per il governo d’impresa (corporate governance). Il Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance è una raccomandazione elaborata dall’associazione mantello Economiesuisse che riguarda principalmente le società anonime quotate in borsa, ma che contiene anche delle linee guida per società e organizzazioni non quotate in borsa, comprese quelle che non sono società anonime (cfr. introduzione del documento). Per le unità rese autonome della Confederazione, in particolare per le imprese statali, esistono principi guida nell’ambito della governance pubblica che in alcuni settori sono anche sanciti dalla legge. Al contrario, una normativa completa sul governo d’impresa esiste soltanto per le aziende che forniscono servizi finanziari (art. 21 segg. della legge del 15 giugno 201848 sui servizi finanziari [LSerFi]). A ciò si aggiungono alcuni requisiti concernenti le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione (art. 26 segg. e 44 segg. LInFi). Infine, per le aziende industriali e commerciali al di fuori del settore finanziario non esistono disposizioni di legge sul governo d’impresa che vadano oltre i requisiti del diritto societario e della società
46 La monopolizzazione di un servizio richiederebbe inoltre una base costituzionale. Eventualmente, si dovrebbe valutare se l’articolo 87 Cost. possa giustificare una monopolizzazione legale delle operazioni spaziali.
47 RS 958.1
48 RS 950.1 26/62