Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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chiedere che venga emanata una decisione incidentale e impugnarla autonomamente. Ciò comporterebbe però un netto allungamento del processo, il che non è auspicabile.

Capoverso 1: in questo capoverso sono riportate soltanto le condizioni da soddisfare per il rilascio dell’autorizzazione. Se le condizioni sono soddisfatte deve essere rilasciata l’autorizzazione.

La procedura non è disciplinata ulteriormente e si basa sui seguenti atti normativi: legge del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (PA), legge del 21 marzo 199751 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e ordinanza del 25 novembre 199852 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione ([OLOGA], in particolare per quanto riguarda la partecipazione delle unità amministrative cointeressate, cfr. art. 14 segg.). Ai termini per il rilascio dell’autorizzazione si applica l’ordinanza del 25 maggio 201153 concernente i principi e i termini ordinatori delle procedure di autorizzazione (OTOr).

Rispetto ad alcune legislazioni straniere, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sembrano essere redatte in maniera molto concisa. In effetti, si è scelto in modo consapevole di conformarsi alla tradizione legislativa svizzera, evitando di ricorrere a descrizioni prolisse e verbose, precise solo in apparenza.

Commento alle singole condizioni

Lettera a: l’uso del plurale «operazioni spaziali» indica che, in determinate circostanze, un’autorizzazione può essere rilasciata per diverse operazioni della stessa azienda per lo stesso progetto o che possono essere rilasciate diverse autorizzazioni a diversi operatori per lo stesso progetto se ogni operatore svolge soltanto un’operazione specifica (lancio, esercizio, controllo, ecc.). Tuttavia, ogni operazione da autorizzare deve essere descritta con sufficiente precisione. Non sono quindi contemplate le cosiddette autorizzazioni generali o le «licenze» valide per un numero illimitato di operazioni dello stesso operatore54. La prima condizione da adempiere per il richiedente è quella di disporre delle risorse organizzative, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere le operazioni spaziali da autorizzare in totale sicurezza (senza compromettere altre operazioni). In conformità con il capoverso 2, il Consiglio federale dovrà determinare l’entità dei giustificativi da fornire, tenendo conto dei rischi effettivi. Ad esempio, per i progetti più grandi che presentano rischi considerevoli, può esigere la presentazione di un piano di spesa e di un piano finanziario dettagliato nonché di misure volte a garantire la sicurezza informatica.

Lettera b: nel caso in cui l’oggetto spaziale necessario per l’operazione non sia di proprietà del richiedente, il proprietario deve concedere contrattualmente a quest’ultimo il pieno diritto di disporre dell’oggetto. In questo modo si evita che eventuali istruzioni del proprietario siano contrarie alle condizioni di autorizzazione o alle istruzioni dell’autorità di vigilanza, scongiurando il rischio di conflitti irrisolvibili. In quanto tale, il proprietario dell’oggetto spaziale non è soggetto alla vigilanza dell’autorità. Tuttavia, il diritto di disporre dell’oggetto secondo la legislazione spaziale non ne contempla l’utilizzo (p. es. ricerca, osservazione della Terra, meteorologia). Pertanto, nelle disposizioni d’esecuzione dovrà essere stabilito che il diritto di disporre dell’oggetto

50 RS 172.021

51 RS 172.010

52 RS 172.010.1

53 RS 172.010.14

54 Cfr. come riferimento le autorizzazioni generali d’esportazione di cui all’art. 10 segg. dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1). 28/62