Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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anonima. Non sarebbe quindi opportuno emanare norme di questo tipo per le aziende spaziali. In compenso, l’articolo 9 capoverso 1 lettera a stabilisce che l’azienda deve disporre delle capacità organizzative necessarie per svolgere le operazioni spaziali.

Articolo 8 Principio

Conformemente al campo di applicazione della legge (art. 4), si stabilisce che ogni azienda che svolge operazioni spaziali necessita di un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Lo stesso vale per le aziende con sede in uno Stato estero. Il fatto che l’autorità di vigilanza sia incaricata di esaminare e rilasciare le autorizzazioni consente un uso razionale delle risorse statali (v. anche le spiegazioni relative all’art. 29 segg.).

Le operazioni spaziali soggette all’obbligo di autorizzazione comprendono anche la costruzione e la gestione di impianti terrestri per il lancio di razzi (cfr. art. 3 lett. a). Tuttavia, l’avamprogetto parte dal presupposto che anche in futuro in Svizzera non verranno costruiti né gestiti impianti di questo genere. Se si volesse autorizzare la costruzione di strutture per il lancio di razzi, la legge dovrebbe introdurre una procedura obbligatoria di approvazione dei piani, come previsto dalla LNA per la costruzione di aerodromi e aeroporti (cfr. art. 37 segg. LNA e l’ordinanza del 23 novembre 199449 sull’infrastruttura aeronautica [OSIA]). Il fatto che l’avamprogetto non contenga alcuna disposizione in tal senso si traduce quindi in un cosiddetto silenzio qualificato: qualora venga presentata una domanda per la costruzione e la gestione di impianti di lancio terrestri quest’ultima dovrebbe essere respinta. Tuttavia, è improbabile che una domanda del genere venga presentata dal momento che, dal punto di vista della pianificazione territoriale, nel nostro Paese non esiste praticamente più nessuna area che possa essere presa in considerazione per questi scopi. Inoltre, in Svizzera la costruzione e l’esercizio di tali impianti sarebbero probabilmente così costosi che non sarebbe possibile garantire una gestione redditizia. Sembra quindi inverosimile che si possano trovare investitori disposti a finanziare queste strutture e il loro funzionamento.

Articolo 9 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

Osservazioni preliminari

L’elenco di condizioni è volto a garantire che ogni domanda di autorizzazione venga esaminata in modo esaustivo affinché siano soddisfatti tutti i requisiti per un esercizio sicuro, sostenibile e rispettoso dell’ambiente e non venga compromesso alcun interesse nazionale. Questo approccio normativo si basa sull’autorizzazione di operazioni spaziali estese e complesse, in cui gli operatori guidano e controllano effettivamente gli oggetti spaziali. Nei casi più semplici sono previste agevolazioni. La strategia di partire da un modello standard onnicomprensivo e di concedere agevolazioni per i casi a basso rischio è conforme al metodo legislativo tradizionale, secondo cui spetta in primo luogo al richiedente dimostrare che i rischi sono limitati.

Alternativa esaminata e scartata «requisiti poco vincolanti»: è stata esaminata l’opzione di imporre requisiti generalmente poco vincolanti, con la possibilità di richiedere condizioni più stringenti per le operazioni spaziali ad alto rischio. Tuttavia, l’opzione è stata scartata perché la strategia di partire da un modello di base per poi imporre ulteriori requisiti nei casi che presentano maggiori rischi è piuttosto inusuale. Secondo questo approccio, spetterebbe in primo luogo all’autorità che rilascia l’autorizzazione dimostrare l’esistenza di rischi elevati per una determinata operazione spaziale. Qualora il richiedente non fosse d’accordo con la valutazione dell’autorità, potrebbe

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