Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
di esperimenti sugli animali secondo l’articolo 18 della legge del 16 dicembre 200557 sulla protezione degli animali (LPAn). Inoltre, se le operazioni spaziali comportano un trasferimento di beni (ovvero di merci, tecnologie e software) entrano in gioco anche le autorizzazioni per i controlli alle esportazioni nonché eventuali obblighi di notificazione e di astenersi ai sensi della LPSP.
Lettera i: questa integrazione garantisce il rispetto dei target levels of safety (obiettivi di sicurezza) prescritti per l’aviazione e la presa in carico della necessità di proteggere i beni e le persone sia a terra che nell’aria.
Lettera j: v. commento all’articolo 26.
Lettera k: soprattutto gli oggetti spaziali soggetti a gestione e controllo non possono in nessun caso rimanere «senza padrone» finché non vengono regolarmente disattivati. Per questo occorre adottare le precauzioni necessarie affinché un oggetto spaziale non venga «abbandonato» in caso di fallimento del proprietario. Ad esempio, si potrebbero impiegare strumenti finanziari specifici (prestiti obbligatoriamente convertibili, cfr. art. 11 segg. LBCR) oppure una garanzia contrattuale con un eventuale terzo proprietario dell’oggetto spaziale o con un altro titolare dell’autorizzazione che assumerebbe la gestione e il controllo dell’oggetto qualora il proprietario fosse a rischio di insolvenza e adotterebbe le necessarie misure operative per riportare l’oggetto spaziale sulla Terra in sicurezza, farlo disintegrare nell’atmosfera o collocarlo in un’orbita per oggetti spaziali dismessi, detta anche «orbita cimitero». In questo caso, anche l’azienda che rileva l’operazione spaziale in circostanze d’emergenza deve soddisfare i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione concernenti il personale (e, in caso di effettivo rilevamento, ottenere un’autorizzazione).
Lettera l: gli obblighi internazionali derivano principalmente dai trattati sullo spazio ratificati dalla Svizzera, così come interpretati dalle autorità elvetiche competenti. Questo approccio consente, tra l’altro, di respingere una domanda di autorizzazione per un’operazione spaziale che viola i principi del Trattato sullo spazio.
Lettera m: la durata d’uso e d’esercizio degli oggetti spaziali è limitata. Pertanto, può rivelarsi necessario pianificare misure volte a riportare sulla Terra un oggetto non funzionante o a collocarlo in un’orbita in cui non interferisca con altre operazioni58. Questa esigenza deve essere presa in conto già durante la progettazione dell’oggetto. Nel caso di operazioni spaziali semplici, di durata relativamente breve, che si concludono con il ritorno dell’oggetto spaziale nell’atmosfera terrestre e con la sua completa disintegrazione, non sono necessarie precauzioni particolari ai sensi della presente disposizione.
Capoverso 2: questa disposizione autorizza il Consiglio federale a stabilire le condizioni in base alle quali esigere dal richiedente l’esecuzione di rapporti di verifica o analisi dei rischi da parte di aziende terze specializzate. Tali perizie possono riguardare, ad esempio, il potenziale impatto sull’ambiente e la formazione di detriti spaziali, ma anche la fattibilità finanziaria del progetto.
Articolo 10 Agevolazioni
Capoversi 1 e 2: in alcuni casi è ipotizzabile che, dopo il posizionamento in orbita dei satelliti e durante la fase di esercizio, vi siano lievi rischi di danni, di inquinamento
57 RS 455
58 Cfr. la Zero Debris Charter dell’ESA del 22 maggio 2024, che punta a ridurre al minimo la formazione di detriti spaziali entro il 2030, contribuendo così alla sicurezza e alla sostenibilità nello spazio. 30/62