Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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ambientale e di formazione di detriti spaziali. I rischi sembrano essere limitati, ad esempio, nel caso di operazioni spaziali in cui un singolo satellite o un piccolo numero di satelliti di massa ridotta si muovono in orbita a bassa quota per un breve periodo e poi si disintegrano completamente nell’atmosfera al termine della missione. Si pensi in particolare ai satelliti impiegati nell’ambito di progetti di studio e di ricerca. In questi casi sarebbe sproporzionato pretendere che il richiedente soddisfi tutte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Sarebbe piuttosto opportuno consentire all’autorità che rilascia l’autorizzazione di concedere delle agevolazioni adeguate ai singoli casi. Tali agevolazioni possono riguardare la prova dell’affidabilità o della competenza del personale (art. 9 cpv. 1 lett. c e d) o la prova dell’esistenza di un piano finanziario d’emergenza (art. 9 cpv. 1 lett. k). Al contrario, per le attività ad alto rischio è possibile chiedere la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile (v. art. 26).

Eventuali agevolazioni devono essere esaminate in base a un profilo di rischio elaborato dal richiedente. Il profilo deve illustrare in che misura l’operazione spaziale da autorizzare consente di ridurre al minimo i rischi riportati nella legge. È necessario valutare la probabilità che un rischio si concretizzi e l’entità del danno che ne può derivare. Per l’elaborazione del profilo di rischio, il richiedente può basarsi su standard riconosciuti a livello internazionale ed eventualmente su valutazioni già disponibili.

Capoverso 3: per aiutare il richiedente nella stesura del profilo di rischio l’autorità di vigilanza emana delle direttive nelle quali raccomanda gli standard internazionali da rispettare. Spetta poi alla stessa autorità valutare i profili caso per caso e, se necessario, rivolgersi a esperti indipendenti o a organizzazioni competenti.

Articolo 11 Autorizzazione

Capoverso 1 lettera a: le disposizioni d’esecuzione dovranno stabilire quali elementi deve contenere la descrizione precisa delle operazioni spaziali (oggetto utilizzato, scopo delle operazioni, orbite secondo l’iscrizione nel Registro internazionale delle frequenze [MIFR]59, ecc.). L’ammissibilità di un determinato utilizzo – come l’osservazione della Terra o la telecomunicazione – dipende in primo luogo dalle prescrizioni applicabili. Inoltre, l’utilizzo deve essere conforme alla politica spaziale elvetica e non in contrasto con gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e di sicurezza (v. art. 9 cpv. 1 lett. l). Qualora l’utilizzo non sia disciplinato da alcuna norma settoriale, nell’autorizzazione è possibile stabilire le condizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi della presente legge, eventualmente in conformità con le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale (v. art. 7 cpv. 2). Poiché le orbite tendono a scarseggiare, andrebbe fissato un termine per l’inizio delle operazioni da parte del titolare dell’autorizzazione.

Capoverso 1 lettera b: l’elenco delle condizioni e degli oneri non è esaustivo. A seconda delle circostanze, possono essere imposti ulteriori requisiti.

Commento: condizioni e oneri

Numero 1: se al momento del rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente richiede la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile (v. art. 26), nell’autorizzazione sarà riportato l’importo minimo della somma assicurata.

Numeri 2 e 3: è ipotizzabile che nella sua ordinanza il Consiglio federale dichiari applicabili in linea generale alcune norme internazionali non vincolanti (v. art. 50 cpv. 2 lett. b). Tuttavia, se ciò non accadesse, l’autorità di vigilanza potrebbe comunque

59 Master International Frequency Register dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Fichier de référence international des fréquences). 31/62