Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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dichiarare applicabili queste norme, decidendo caso per caso e stabilendo se devono essere considerate semplici raccomandazioni o se l’operatore è obbligato a rispettarle. Le norme possono riguardare in particolare i requisiti tecnici degli oggetti spaziali utilizzati. Ciò include anche le regole per prevenire l’inquinamento luminoso del cielo notturno; si può inoltre prevedere l’integrazione all’interno di un eventuale sistema internazionale di sorveglianza e tracciamento dello spazio (Space Surveillance and Tracking [SST]).

Numero 4: ad esempio, si può permettere all’operatore di rivolgersi ad aziende terze per determinate operazioni solo con il consenso dell’autorità di vigilanza.

Numero 6: in presenza di grandi progetti l’operatore potrebbe essere obbligato a prevedere nel proprio statuto un aumento condizionato del capitale tramite la conversione di obbligazioni o buoni di partecipazione per far fronte ai casi di insolvenza (cfr. art. 13 LBCR).

Capoverso 2: la disposizione si riferisce ai progetti nei quali un’operazione spaziale si svolge in diverse tappe. In casi come questi, sebbene l’autorizzazione debba coprire l’intero progetto, l’autorità di vigilanza deve poter decidere di sottoporre ogni tappa al rilascio di un apposito nullaosta (in francese permis). Nella procedura di nullaosta i soggetti terzi (p. es. le associazioni ambientaliste) non hanno qualità di parte (cfr. art. 64 cpv. 3 LENu).

5.3 Sezione 3: Diritti e obblighi dell’operatore

Articolo 12 Obblighi di diligenza

Al momento del rilascio dell’autorizzazione, si verifica se il richiedente soddisfa i requisiti per garantire il corretto svolgimento dell’operazione spaziale. L’obiettivo è, una volta rilasciata l’autorizzazione, imporre all’operatore i relativi obblighi di diligenza.

I capoversi 1 e 2 spiegano nel dettaglio in cosa consistono questi obblighi di diligenza. Anche se vengono rispettate tutte le prescrizioni, le norme e le condizioni per l’autorizzazione, possono emergere rischi nuovi e inaspettati. In virtù dell’obbligo generale di diligenza, l’operatore deve essere in grado di reagire a questi rischi e di adottare misure appropriate per contrastarli, anche nel caso in cui le operazioni spaziali debbano essere concluse prima della scadenza a causa di eventi imprevedibili. Di norma, ogni operatore è libero di rinunciare a un’autorizzazione e sospendere un’operazione autorizzata. Nel settore spaziale questa libertà deve essere limitata per evitare che satelliti abbandonati circolino in orbita. Per questo gli operatori devono essere obbligati a svolgere le operazioni fino alla cessazione programmata oppure a fare in modo che un’azienda terza prenda in carico le operazioni autorizzate e le porti avanti fino alla cessazione programmata. Se un’operazione non può essere portata a termine come previsto, in base al capoverso 3 l’operatore deve rispettare l’obbligo di ridurre al minimo i danni. In particolare, deve adottare tutte le misure opportune per riportare l’oggetto spaziale sulla Terra in sicurezza, farlo disintegrare nell’atmosfera o collocarlo in un’orbita cimitero, prendendo in considerazione, entro limiti ragionevoli, anche l’ipotesi di stipulare un prestito. Se non è in grado di mettere fine autonomamente all’operazione, la misura ragionevole sarà quella di organizzare una misura sostitutiva da parte di un altro operatore.

Articolo 13 Utilizzo consentito

L’autorizzazione ai sensi del diritto spaziale riguarda il funzionamento tecnico (p. es. la guida) di un oggetto spaziale (p. es. un satellite) come piattaforma in vista 32/62