Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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dell’utilizzo per scopi specifici. Per questo tipo di utilizzo non è necessaria un’autorizzazione secondo la presente legge, ma sono eventualmente necessarie altre autorizzazioni fondate su altri atti normativi; è inoltre probabile che sia prevista l’applicazione di norme supplementari contenute in ulteriori atti. In caso contrario, l’operatore può utilizzare il satellite per qualsiasi scopo in virtù della libertà economica (art. 27 Cost.) o trasferirne l’utilizzo a un’azienda terza previa conclusione di un apposito contratto. Per garantire un controllo efficace, gli scopi consentiti ai fini dell’utilizzo devono essere riportati nell’autorizzazione. Sia l’operatore che l’eventuale azienda terza devono rispettare il diritto nazionale e internazionale applicabile (p. es. art. III e IV del Trattato sullo spazio). Se l’uso di un oggetto spaziale viene modificato, ad esempio se un satellite per l’osservazione della Terra viene utilizzato per la raccolta di dati meteorologici, l’autorizzazione deve essere modificata di conseguenza.

Articolo 14 Ricorso ad aziende terze

Va osservato un particolare obbligo di diligenza in caso di ricorso ad aziende terze. Queste ultime, infatti, potrebbero trovarsi all’estero ed essere soggette a una vigilanza meno rigorosa rispetto alle aziende insediate in Svizzera. L’operatore deve quindi essere sicuro di affidarsi soltanto ad aziende in grado di svolgere i compiti delegati in maniera efficace e soprattutto autonoma. Così facendo si vuole evitare il fenomeno delle catene di subappalti, difficile da controllare. Qualora si riveli necessario coinvolgere diverse aziende terze, l’operatore deve stipulare un contratto con ciascuna di loro e definire chi deve svolgere quali compiti.

Articolo 15 Obblighi di notifica

Capoverso 1: gli obblighi di notifica descritti alla lettera a si riferiscono soprattutto alle situazioni in cui emergono rischi nuovi. Occorre fare in modo che l’autorità di vigilanza possa reagire modificando le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Altri fatti da notificare sono l’imminente cessazione delle operazioni spaziali (lett. b), ma anche quelli che potrebbero comportare l’attivazione di un piano d’emergenza contro il rischio di insolvenza. In base alla lettera c il Consiglio federale può definire altre fattispecie soggette all’obbligo di notifica. Benché gli obblighi di notifica non possano essere adempiuti in maniera diretta, per la loro violazione sono previste sanzioni, il che aumenta la pressione sugli operatori affinché li rispettino (v. art. 46 cpv. 2 lett. b).

Capoverso 2: se a causa di un guasto un satellite o un altro oggetto spaziale rischiasse di precipitare e schiantarsi sul territorio svizzero, l’operatore è tenuto a informarne immediatamente la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e l’autorità di vigilanza. In tal caso la CENAL adotterà tutte le misure d’emergenza necessarie in conformità con l’articolo 9 dell’ordinanza dell’11 novembre 202060 sulla protezione della popolazione (OPPop). Se l’operatore informa solo l’autorità di vigilanza, quest’ultima coinvolgerà la CENAL nell’ambito dell’assistenza amministrativa (v. art. 49 cpv. 1).

Articolo 16 Assunzione di obblighi di un’altra azienda

Capoverso 1: questa disposizione riguarda la vigilanza nei confronti di altri operatori. Qualora ritiri un’autorizzazione per cattiva condotta oppure obblighi un operatore a svolgere una misura che quest’ultimo non è in grado di adempiere autonomamente perché non dispone dell’attrezzatura e del personale necessari (v. art. 33 cpv. 5), l’autorità di vigilanza deve garantire che le operazioni saranno rilevate temporaneamente da un’altra azienda idonea. Naturalmente, qualora sia interessata,

60 RS 520.12 33/62