Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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rispettare l’obbligo di notifica. Anche nell’ultimo caso menzionato il titolare dell’autorizzazione deve soddisfare le condizioni per il rilascio della stessa durante l’intera operazione. L’autorità di vigilanza esamina questo aspetto d’ufficio e interviene se necessario. Se le operazioni spaziali cambiano o subiscono modifiche, può essere necessario presentare una nuova domanda o modificare l’autorizzazione (v. art. 18).

Da sottolineare che il trasferimento dell’utilizzo di un oggetto spaziale non va equiparato al trasferimento dell’operazione spaziale autorizzata. Ad esempio, se in un primo momento l’azienda X che gestisce il satellite Y concede i diritti d’utilizzazione delle frequenze a Swisscom ma in seguito li assegna a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, l’utilizzo del satellite non subisce alcuna modifica. A livello di ordinanza è possibile prevedere l’obbligo di comunicare i cambiamenti dei diritti d’utilizzazione all’autorità di vigilanza. Per maggiori dettagli sulle modifiche dell’utilizzo si veda il commento all’articolo 13.

Capoverso 4: dopo il trasferimento, l’azienda che ha rilevato l’operazione diventa la nuova titolare dell’autorizzazione e deve dimostrare di soddisfare le condizioni organizzative, finanziarie e di personale per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–d nonché j e k. Non è necessario specificare chi fornisce tale prova. Tra le modalità di trasferimento che l’autorità di vigilanza può disporre vi è il trasferimento di documenti e materiali. Per il resto, agli aspetti del trasferimento relativi al diritto privato si applicano senza limitazioni le norme del diritto privato.

Capoverso 5: qualora l’autorizzazione non venga modificata bensì ripresa con lo stesso contenuto, l’azienda che rileva l’autorizzazione è tenuta ad adempiere gli obblighi conformemente all’autorizzazione originaria.

Articolo 20 Trasferimento a un ente estero

Se le operazioni spaziali vengono trasferite a un’azienda o a un’organizzazione di diritto pubblico soggetta a sovranità straniera, la Svizzera non può più esercitare la vigilanza. Tuttavia, in caso di danni verificatisi dopo il trasferimento, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità il nostro Paese potrebbe essere ritenuto responsabile in quanto Stato di lancio originario delle operazioni in questione. Secondo il diritto internazionale, lo status di Stato di lancio rimane in vigore se un’operazione viene trasferita a un ente non soggetto alla sovranità svizzera. Un trattato internazionale deve quindi garantire che il nuovo Paese responsabile delle operazioni spaziali trasferite si assuma la responsabilità di Stato di lancio (il che comporta anche l’immatricolazione dell’oggetto spaziale) e risarcisca la Svizzera in caso di danni. Se il nuovo Stato responsabile non è disposto a firmare un trattato internazionale, l’operazione spaziale non può essere trasferita. In questo caso, infatti, la Svizzera manterrebbe la responsabilità in quanto Stato di lancio senza poter ricevere alcun risarcimento da un altro Stato (garantito bilateralmente da un trattato) e sarebbe necessario trovare un’altra azienda o un altro Stato disposto ad assumersi questa responsabilità.

5.6 Sezione 6: Operazioni spaziali autorizzate da un’autorità estera

Articolo 21 Obblighi di notifica e di fornire giustificativi

Gli obblighi di notifica di cui all’articolo 15 riguardano soltanto gli operatori che hanno ottenuto un’autorizzazione svizzera. Tuttavia, anche se non ha rilasciato alcuna autorizzazione per una data operazione spaziale, la Svizzera potrebbe essere ritenuta responsabile di eventuali danni perché considerata «Stato di lancio» secondo il diritto internazionale. Pertanto, il Consiglio federale deve avere la possibilità di imporre