Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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determinati obblighi di notifica e di fornire giustificativi anche alle aziende soggette alla sovranità svizzera che svolgono operazioni spaziali in virtù di un’autorizzazione estera. Potrebbe trattarsi, ad esempio, dei casi in cui l’autorità di vigilanza è tenuta a verificare se uno Stato estero ha effettivamente autorizzato l’operazione spaziale dell’operatore svizzero e se esercita la sua funzione di vigilanza (v. art. 5 cpv. 1 e 2).

Articolo 22 Rilevamento di operazioni con autorizzazione estera

Anche se un operatore straniero volesse trasferire le sue operazioni spaziali autorizzate secondo il diritto estero a un’azienda che ricade nel campo di applicazione della legge, per motivi legali non potrebbe trasferire l’autorizzazione estera. Infatti, sottoporre a vigilanza le operazioni spaziali svolte in base a un’autorizzazione estera sarebbe in contrasto con la sovranità svizzera. In questo caso dovrebbe quindi essere rilasciata una nuova autorizzazione conforme al diritto svizzero. Nell’esaminare i requisiti per l’autorizzazione, tuttavia, si deve tenere conto per quanto possibile dell’autorizzazione originariamente concessa dall’autorità estera.

5.7 Sezione 7: Responsabilità e assicurazione di responsabilità civile

Osservazioni preliminari

Secondo l’articolo VII del Trattato sullo spazio e gli articoli II e III della Convenzione sulla responsabilità, la Svizzera è responsabile per i danni eventualmente arrecati da un oggetto spaziale lanciato dal suo territorio («Stato di lancio»). Tuttavia, in base all’articolo VIII della Convenzione, questa responsabilità internazionale riguarda solo i rapporti tra gli Stati. Solo il Paese in cui si trova il domicilio o la sede della persona fisica o giuridica che ha subìto un danno può avanzare una domanda di riparazione e può farlo solo nei confronti della Svizzera, non dell’operatore dell’oggetto spaziale. Inoltre, tale domanda andrebbe presentata per via diplomatica (art. IX della Convenzione sulla responsabilità). Occorre sottolineare che il regime di responsabilità internazionale ai sensi dell’articolo VII della Convenzione sulla responsabilità non si applica se i cittadini dello Stato di lancio e i cittadini stranieri che partecipano in qualsiasi modo all’esercizio dell’oggetto spaziale, o che si trovano nelle immediate vicinanze di una zona di lancio o di recupero designata su invito dello Stato di lancio, hanno subìto un danno. Tali casi sono pertanto soggetti al rispettivo diritto nazionale applicabile. Indipendentemente da ciò, l’articolo XI della Convenzione indica che gli Stati sono liberi di prevedere mezzi di ricorso interni (nazionali) anche per valutare le domande di riparazione soggette alla Convenzione sulla responsabilità: se esistono mezzi del genere e la persona danneggiata se ne avvale, la procedura diplomatica prevista dalla Convenzione viene abbandonata.

Ciò solleva la questione dell’opportunità di introdurre un regime nazionale speciale di responsabilità per i danni causati dagli oggetti spaziali. La responsabilità generale per colpa ai sensi dell’articolo 41 CO costituisce una norma generale applicabile anche ai danni causati da oggetti spaziali. In base a tale norma, il colpevole è responsabile dei danni cagionati ad altri sia in modo intenzionale, sia per negligenza. Al danneggiato spetta, tra l’altro, l’onere di provare il nesso di causalità tra il comportamento della persona che ha causato il danno e il danno stesso, nonché la colpa per aver causato il danno. Nel contesto in oggetto l’onere della prova rende la responsabilità per colpa poco attraente perché il danneggiato potrebbe incontrare grandi difficoltà a dimostrare che l’operatore ha commesso una violazione specifica dell’obbligo di diligenza che ha poi provocato il verificarsi del danno. Tuttavia, per i casi più importanti l’articolo II della Convenzione sulla responsabilità prevede la responsabilità causale, il che significa che non è necessario dimostrare la violazione di un obbligo. Pertanto, non si può