Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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analoghe contenute, rispettivamente, nella legge del 19 dicembre 195864 sulla circolazione stradale (art. 58 segg. LCStr), nella legge del 13 giugno 200865 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) e nella legge federale sulla navigazione aerea (art. 64 LNA).
In singoli casi, l’obbligo di pagare un risarcimento potrebbe mettere a dura prova la solidità finanziaria di un operatore e causarne il fallimento. Se vi fossero indizi di un possibile fallimento, l’autorità di vigilanza dovrebbe attivare il piano d’emergenza di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera k oppure ordinare una misura sostitutiva ai sensi dell’articolo 33 capoverso 5 per evitare che gli oggetti spaziali dell’operatore fallito rimangano abbandonati («senza padrone»).
Capoverso 2: questa disposizione contiene i motivi per i quali generalmente si viene esonerati dalla responsabilità in caso di responsabilità causale (cfr. art. 59 cpv. 1 LCStr).
Capoverso 3: in un certo senso, questa disposizione riflette il contenuto dell’articolo XI paragrafo 2 della Convenzione sulla responsabilità, secondo il quale le procedure ai sensi della Convenzione sono escluse se le domande di riparazione vengono presentate presso istanze giurisdizionali nazionali o presso organi amministrativi nazionali. Nel diritto svizzero, viceversa, è necessario stabilire che la responsabilità civile dell’operatore ai sensi della presente disposizione è esclusa se vi è una procedura di riparazione pendente ai sensi della Convenzione sulla responsabilità. Non è infatti possibile far valere o riesaminare gli stessi fatti contemporaneamente davanti a due istanze diverse.
Articolo 24 Responsabilità in caso di danni a o su un altro oggetto spaziale
Questa disposizione, ispirata all’articolo III della Convenzione sulla responsabilità, prevede una responsabilità per colpa dell’operatore se un oggetto spaziale iscritto nel registro svizzero o per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione danneggia un altro oggetto spaziale in un luogo diverso dalla superficie terrestre o provoca danni a persone o beni che si trovano a bordo di tale oggetto spaziale. Sono contemplati anche i danni che si verificano durante la fase di lancio.
Articolo 25 Applicazione del Codice delle obbligazioni
Alle questioni di responsabilità non disciplinate nella LOS (legge speciale) sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni. Ciò vale in particolare anche per la prescrizione delle domande di riparazione.
Articolo 26 Assicurazione di responsabilità civile
In linea di massima, l’operatore deve essere libero di decidere se stipulare o meno un’assicurazione che copra i suoi rischi. Nel considerare i vari aspetti può supporre che l’assicurazione sottoscritta dall’azienda responsabile del lancio, di cui utilizza i servizi, copra almeno i danni che possono verificarsi durante la fase di lancio. Questa assicurazione coprirebbe dunque anche i danni provocati dall’oggetto spaziale nel caso in cui quest’ultimo precipiti al suolo in modo incontrollato a seguito di una manovra di lancio fallita. Di conseguenza, in un caso del genere la Confederazione potrebbe far valere presso la compagnia di assicurazione i propri diritti di regresso ai sensi dell’articolo 28. Non appena un oggetto spaziale, dopo un lancio avvenuto con successo, si separa dal vettore e non è più coperto dall’assicurazione iniziale (che potrebbe anche coprire un certo periodo dopo il lancio), il compito di stipulare
64 RS 741.01
65 RS 732.44 40/62