Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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presumere che un soggetto giuridico danneggiato con sede o domicilio all’estero chieda il risarcimento dei danni in base all’articolo 41 CO anziché invocare la responsabilità della Svizzera in base al diritto internazionale. In secondo luogo, è nell’interesse del nostro Paese che, nella misura del possibile, le domande di riparazione presentate per danni causati da operatori svizzeri siano giudicate dai tribunali nazionali, dal momento che i procedimenti fondati sul diritto internazionale (ancora mai tenutisi) hanno un elevato grado di imprevedibilità. È quindi vantaggioso introdurre un regime di responsabilità nazionale equivalente al regime di responsabilità internazionale. Concretamente si tratta di introdurre, sul modello degli articoli II e III della Convenzione sulla responsabilità, una responsabilità causale in caso di danni sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo (art. 23) e una per colpa in caso di danni a o su un altro oggetto spaziale (art. 24). In entrambi i casi il soggetto responsabile dei danni è l’operatore. Si tratta di norme di diritto civile che devono essere applicate dai tribunali civili.

La responsabilità diretta dell’operatore tende a ridurre il rischio che la Confederazione debba pagare per eventuali danni causati dagli operatori svizzeri in base al regime di responsabilità internazionale. Tuttavia, spetta alle persone danneggiate decidere se intendono rivendicare la responsabilità nazionale o se preferiscono intentare un’azione legale attraverso il loro Stato di origine in base alla Convenzione sulla responsabilità e quindi far sì che il danno venga indennizzato dalla Confederazione. Nel farlo, terranno conto del fatto che le azioni civili per danni in Svizzera rischiano di comportare costi elevati e sceglieranno di intraprendere un’azione civile solo se la solidità finanziaria dell’operatore responsabile o la sua copertura assicurativa sono presumibilmente sufficienti a coprire il danno.

Va notato che, rispetto ad alcune normative estere in materia di responsabilità, per gli operatori la responsabilità causale non è particolarmente allettante. Ad ogni modo, regolamentazioni simili sono in vigore in vari Paesi, tra cui Danimarca, Lussemburgo, Regno Unito e Principato del Lichtenstein.

Alternative esaminate e scartate

«Responsabilità diretta della Confederazione con diritto di regresso nei confronti dell’operatore»: un’alternativa potrebbe essere quella di prevedere, sul modello della Convenzione sulla responsabilità, una responsabilità diretta della Confederazione abbinandola a un diritto di regresso. Si tratterebbe di una norma di diritto pubblico. Dal punto di vista del diritto procedurale, la norma verrebbe introdotta con la richiesta di emanazione di una decisione e se la decisione fosse negativa potrebbe essere impugnata davanti a un tribunale amministrativo. Tale responsabilità statale nazionale costituirebbe un forte incentivo per le persone danneggiate a far valere i propri diritti in materia di responsabilità direttamente presso l’autorità amministrativa federale competente, invece di avviare un’azione di responsabilità internazionale contro la Svizzera. Ciò sarebbe vantaggioso in quanto, rispetto ai tribunali civili cantonali, le autorità federali che conoscono la materia dovrebbero avere maggiore dimestichezza nell’accertare i fatti in caso di danni provocati da oggetti spaziali e nel valutare le questioni di causalità e/o di colpevolezza. Con il diritto di regresso la Confederazione potrebbe rivalersi sull’operatore responsabile del danno o eventualmente sulla sua compagnia di assicurazione. In proposito, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di stabilire un importo massimo, come avviene in altri Paesi con il diritto di regresso basato su procedimenti internazionali in materia di responsabilità. Ad esempio, le norme vigenti in Austria, Finlandia e Danimarca limitano l’importo di regresso a un massimo di 60 milioni di euro.