Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Il modello della responsabilità diretta dello Stato per i danni causati da operatori privati sarebbe innovativo, ma una regolamentazione di questo tipo esiste già in Finlandia. Il Consiglio federale ha deciso di scartarlo in quanto la responsabilità diretta dell'operatore è più conforme al sistema tradizionale del diritto svizzero e non è opportuno trasferire alla Confederazione rischi di responsabilità non coperti a causa di una limitazione del diritto di regresso. Si è inoltre tenuto conto del fatto che un procedimento per responsabilità statale avrebbe comportato un notevole dispendio di risorse per la Confederazione e che quest'ultima sarebbe stata direttamente responsabile delle azioni compiute da privati.
«Responsabilità diretta dell’operatore con copertura federale sussidiaria»: un’altra opzione sarebbe quella di prevedere la responsabilità civile degli operatori con una copertura federale sussidiaria a posteriori. Questa copertura si applicherebbe nel caso in cui l’operatore o la sua compagnia di assicurazione non fossero in grado di pagare l’intero importo della riparazione stabilito da un tribunale cantonale. In un caso del genere l’importo residuo verrebbe coperto dalla Confederazione. Secondo questo regime, le persone danneggiate dovrebbero presentare la domanda di riparazione in prima battuta a un tribunale civile cantonale, mentre per la copertura federale a posteriori dovrebbero avviare un’ulteriore procedura amministrativa presso il DFF. A livello pratico, un tale sistema di responsabilità a due livelli sarebbe piuttosto oneroso da gestire senza contare che, a quanto risulta, nessun altro Paese contempla un sistema di questo tipo nella propria legislazione spaziale. Solo la Francia prevede un’analoga responsabilità sussidiaria dello Stato sotto forma di garanzia statale a posteriori per i crediti di responsabilità non coperti.
Così come il modello della responsabilità diretta dello Stato, anche quello della responsabilità diretta dell’operatore con copertura federale sussidiaria sarebbe innovativo. Il Consiglio federale lo ha però scartato per gli stessi motivi: la responsabilità diretta dell’operatore senza responsabilità sussidiaria della Confederazione è più conforme al sistema tradizionale del diritto svizzero e non è opportuno trasferire alla Confederazione rischi di responsabilità non coperti.
Articolo 23 Responsabilità in caso di danni sulla superficie terrestre o a un
aeromobile in volo
Capoverso 1: in linea di massima la responsabilità diretta è dell’operatore solo se un determinato oggetto spaziale è iscritto nel registro spaziale svizzero o se la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione per il suo esercizio. In questo modo la legge limita la clausola contenuta nell’articolo II della Convenzione sulla responsabilità, che dichiara responsabile lo «Stato di lancio», definito all’articolo I lettera c della Convenzione come lo Stato che «fa procedere» al lancio di un oggetto spaziale. Questo criterio è piuttosto vago. Non è chiaro, infatti, se uno Stato che non ha autorizzato il lancio ma non lo ha nemmeno impedito debba essere considerato «Stato di lancio». La disposizione proposta punta a escludere la responsabilità nei casi in cui il danno viene provocato da un operatore svizzero che non ha ottenuto un’autorizzazione svizzera e il cui satellite è iscritto in un registro straniero. Si tratta di una limitazione consentita in quanto il regime di responsabilità nazionale viene introdotto unilateralmente e non esclude l’applicazione del regime di responsabilità internazionale.
La disposizione proposta rappresenta una responsabilità causale, ovvero l’operatore è responsabile indipendentemente dal fatto di avere la colpa per il verificarsi dell’evento o per l’entità del danno. La sua responsabilità è giustificata dal fatto di aver creato un pericolo con le sue attività. La responsabilità causale è modellata sulle disposizioni