Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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un’assicurazione per il proseguimento dell’operazione è esclusivamente dell’operatore. Spetta quindi a quest’ultimo valutare i rischi durante la fase operativa e assicurare l’oggetto contro ogni potenziale rischio finanziario.
Tuttavia, nel caso di operazioni spaziali ad alto rischio, l’autorità di vigilanza deve poter esigere la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile con una determinata somma assicurata. Il Consiglio federale può inoltre stabilire una somma minima. I rischi devono essere valutati nell’ambito della procedura di autorizzazione. In base alla valutazione, l’autorità che rilascia l’autorizzazione può stabilire una somma assicurata specifica per i singoli casi. A tal fine l’autorità di vigilanza può obbligare l’operatore a collaborare (cfr. art. 13 PA) e chiedergli di fornire la necessaria documentazione. Se i rischi sono ritenuti elevati, l’autorizzazione è rilasciata solo se viene fornita la prova che è stata sottoscritta un'adeguata assicurazione. Qualora emerga che i rischi elevati riguardano solo alcune fasi operative (p. es. la fase di rientro controllato dell’oggetto spaziale sulla Terra), sarà possibile limitare l’obbligo di assicurazione a queste fasi.
Va notato che anche le legislazioni dei Paesi che non prevedono la responsabilità diretta dell’operatore contengono almeno una clausola che in alcuni casi permette all’autorità che rilascia l’autorizzazione di richiedere la stipula di un’assicurazione a copertura di un regresso dello Stato (cfr. p. es. la legge belga e quella finlandese). Alcuni ordinamenti giuridici stabiliscono espressamente che la compagnia di assicurazione o la banca devono essere indipendenti dagli operatori (cfr. art. 6 cpv. 4 della legge sullo spazio lussemburghese del 15 dicembre 2020 e art. 8 cpv. 1 della legge sullo spazio del Principato del Liechtenstein del 3 ottobre 2023). In Svizzera, leggi comparabili non prevedono tale requisito (cfr. p. es. art. 9 cpv. 1 LRCN).
Alternativa esaminata e scartata «obbligo generalizzato di stipulare un’assicurazione per l’intera durata di vita del satellite»: è stata presa in considerazione l’ipotesi di obbligare gli operatori a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile. Gli operatori sarebbero stati esonerati da tale obbligo solo qualora avessero dimostrato che determinate operazioni presentavano rischi ridotti. Tuttavia, dalle discussioni con il settore assicurativo è emerso che nella maggior parte dei casi i rischi di responsabilità civile sono considerati estremamente bassi, motivo per cui l’introduzione di un obbligo generalizzato di stipulare un’assicurazione non sarebbe giustificato. Piuttosto, è consigliabile richiedere un’assicurazione di responsabilità civile solo nei casi in cui emergono effettivamente rischi elevati.
5.8 Sezione 8: Procedura in caso di domanda di riparazione da parte della Confederazione ai sensi della Convenzione sulla responsabilità e regresso
Articolo 27 Procedura
Il disciplinamento della responsabilità sancito nell’articolo 23 si applica soltanto se un soggetto giuridico svizzero (o straniero) ha subìto un danno provocato da un oggetto spaziale iscritto nel registro spaziale svizzero o per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione. Se invece un soggetto giuridico svizzero viene danneggiato da un oggetto spaziale iscritto in un registro spaziale estero o per il cui esercizio è stata rilasciata un’autorizzazione estera, la questione della responsabilità è disciplinata dalla Convenzione sulla responsabilità o da un’altra normativa estera in materia di responsabilità. In questo caso il soggetto giuridico (svizzero) che ha subìto il danno deve avere la possibilità di chiedere all’autorità federale competente che venga avviata una procedura ai sensi dell’articolo VIII segg. della Convenzione sulla responsabilità (cpv. 1). L’autorità è tenuta a entrare in materia, a meno che nello Stato estero non esista un regime di responsabilità equivalente a quello previsto dal diritto