Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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svizzero. In tal caso, è ragionevole respingere la domanda e sollecitare il soggetto danneggiato a far valere la domanda di riparazione in base al diritto estero (cpv. 2).
Se nessuno Stato estero ha autorizzato l’operazione spaziale in questione, l’autorità federale competente deve indirizzare la domanda di riparazione a uno o più Stati che possono essere considerati Stati di lancio (cpv. 3). Tuttavia, qualora fosse più opportuno, l’autorità federale competente può rinunciare all’avvio di una procedura di riparazione internazionale, ad esempio nel caso di danni lievi per i quali l’avvio e lo svolgimento di una procedura ai sensi della Convenzione sulla responsabilità comporterebbero costi eccessivamente elevati e per i quali sarebbe più conveniente che fosse la Confederazione a coprire i danni. In un caso del genere il danno subìto dal soggetto giuridico svizzero deve essere coperto dall’autorità federale competente. In alcuni casi, l’avvio di una procedura ai sensi della Convenzione sulla responsabilità potrebbe rivelarsi inopportuno anche per motivi di politica estera. Per questo, l’autorità federale competente deve avere la possibilità di coprire i danni evitando di provocare reazioni indesiderate a livello di politica estera (cpv. 4).
Se la Confederazione ha ottenuto una riparazione in virtù della procedura secondo la Convenzione sulla responsabilità, deve trasferirla al soggetto giuridico danneggiato. Può tuttavia dedurre dall’importo una quota appropriata delle spese sostenute per lo svolgimento della procedura. A seconda dell’importo della riparazione, si deve decidere quale quota delle spese procedurali può essere trasferita al soggetto danneggiato (v. cpv. 5).
Articolo 28 Regresso
A differenza dell’articolo 27, questa disposizione riguarda i casi in cui persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede all’estero hanno sollecitato il proprio Stato d’origine a presentare una domanda di riparazione nei confronti della Svizzera ai sensi della Convenzione sulla responsabilità. Qualora in base al diritto internazionale sia tenuta a risarcire un danno, la Confederazione fa valere il regresso sull’operatore che ha causato il danno o, se del caso, sulla sua compagnia di assicurazione (cpv. 1). Tuttavia, nell’esercitare il diritto di regresso è molto importante che l’autorità competente provveda, d’intesa con l’autorità di vigilanza, affinché le operazioni spaziali possano proseguire o eventualmente essere portate a termine conformemente alla legge e all’autorizzazione. Se con il regresso della Confederazione si delineasse il fallimento dell’operatore e se quest’ultimo non fosse più in grado di controllare o gestire i suoi satelliti, l’autorità di vigilanza deve attivare il piano d’emergenza di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera k oppure ordinare una misura sostitutiva ai sensi dell’articolo 33 capoverso 5 per garantire che i satelliti non causino alcun danno.
5.9 Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici
Articolo 29 Autorità di vigilanza
In base agli articoli 8 capoverso 1 e 43 LOGA il Consiglio federale dispone di una vasta competenza organizzativa66. Ha quindi il compito di stabilire nell’ordinanza quale unità amministrativa (p. es. Ufficio federale XX, Segreteria di Stato YY) deve fungere da autorità di vigilanza ai sensi della presente legge. Questa disposizione gli permette
66 Sono fatti salvi i casi in cui il legislatore intende limitare espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale (cfr. THOMAS SÄGESSER, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz RVOG, 2a edizione, 2022, art. 8, n. 17 segg. e 20 segg.; Messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2001 concernente l’adeguamento delle disposizioni organizzative del diritto federale, FF 2001 3431 segg., in particolare 3437 segg.). 42/62