Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

di autorizzazione o di esercitare la vigilanza, di norma essa deve poter agire con rapidità. L’eventuale pubblicazione di bandi per l’attribuzione di mandati a esperti, necessaria ai sensi della legge del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici71 (LAPub), sarebbe in contrasto con questo requisito, motivo per cui è da escludersi l’applicazione della LAPub. I mandati conferiti agli esperti devono contenere incarichi di verifica specifici e non limitarsi alla valutazione sommaria di una domanda. In determinate circostanze, per valutare alcune questioni può essere opportuno consultare un’organizzazione internazionale come l’Agenzia spaziale europea (ESA). I mandatari (ovvero esperti e organizzazioni) con sede in Svizzera sono soggetti al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale svizzero (CP)72. Per quanto riguarda i mandatari con sede o domicilio all’estero, il rispetto del segreto deve essere garantito da un apposito contratto.

Articolo 33 Misure

Capoverso 1: l’obbligo per l’autorità di consultare l’operatore prima di fissare un termine si desume dall’articolo 30 PA. Se la violazione è stata commessa da un’azienda terza, l’operatore deve assicurarsi che quest’ultima adempia i suoi obblighi entro il termine stabilito. In caso contrario, la collaborazione con l’azienda deve essere interrotta (v. art. 14 cpv. 2).

Capoversi 2 e 3: la minaccia delle sanzioni aumenta la pressione sull’operatore affinché quest’ultimo ripristini la conformità legale (cpv. 2). Se ciò non è possibile, occorre adottare una soluzione alternativa sotto forma di trasferimento di compiti. Ad esempio, l’autorità di vigilanza può trasferire gli obblighi a un’altra azienda (v. commento all’art. 16) oppure chiedere a un’altra unità amministrativa o a un’organizzazione internazionale che svolge operazioni spaziali di adempiere tali obblighi. In entrambi i casi, le spese sono a carico dell’operatore (cpv. 3).

Capoverso 4: in caso di possibile fallimento dell’operatore, se necessario l’autorità di vigilanza ordina l’attivazione del piano finanziario di emergenza per garantire che l’operazione spaziale autorizzata possa svolgersi in sicurezza.

Capoverso 5: se, nonostante l’imposizione di misure di vigilanza sulla base dei capoversi precedenti, risulta evidente che l’operatore non è più in grado o non è più disposto a garantire il regolare svolgimento delle sue operazioni, l’unica opzione disponibile è il ritiro dell’autorizzazione e il rilevamento delle operazioni da parte di un altro operatore o di un’organizzazione internazionale idonei. In determinate circostanze l’ESA potrebbe essere considerata un’organizzazione internazionale idonea. Il soggetto giuridico che rileva le operazioni dovrebbe essere adeguatamente indennizzato per i costi sostenuti.

Capoverso 6: ai sensi della cosiddetta clausola generale di polizia, l’autorità di vigilanza deve essere autorizzata a ordinare misure urgenti in caso di pericolo immediato per l’incolumità delle persone, per gli interessi di sicurezza nazionale e per l’ambiente. Per questi ordini urgenti non è necessario consultare preventivamente l’operatore (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. e PA).

Articolo 34 Inchiesta relativa a infortuni e incidenti gravi

Qualora si verifichi un infortunio o un incidente grave durante un’operazione spaziale, un’apposita inchiesta deve chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

71 RS 172.056.1

72 RS 311.0 45/62