Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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Il Consiglio federale deve poter incaricare un’organizzazione idonea di svolgere l’inchiesta. L’incarico può essere attribuito in singoli casi oppure in maniera astratta e generale nell’ordinanza. All’inizio del periodo di validità della legge dovrebbe trattarsi più che altro di attribuzioni per casi specifici. All’attribuzione di questi mandati non è possibile applicare la LAPub (cpv. 3). Se saranno necessarie disposizioni procedurali, il Consiglio federale le inserirà nell’ordinanza. Inoltre, disciplinerà le modalità di copertura delle spese generate dall’inchiesta (cpv. 4), eventualmente sulla base dell’articolo 26a LNA. Tale articolo stabilisce che una parte delle spese può essere addossata al responsabile del danno, che le spese di rimozione sono a carico dell’esercente dell’aeromobile (nel settore spaziale dell’operatore) e che il Cantone sul cui territorio si è verificato l’infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.
Articolo 35 Rimedi giuridici
I ricorsi contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. Se esiste un pericolo immediato per la sicurezza e la salute delle persone, per gli interessi di sicurezza nazionale o per l’ambiente sulla Terra, nello spazio o nello spazio extra-atmosferico (art. 33 cpv. 6), l’autorità di vigilanza può emanare una decisione e revocare l’effetto sospensivo. In una situazione del genere, in cui la sicurezza ha la massima priorità, è giustificato escludere la concessione dell’effetto sospensivo anche nel singolo caso.
5.10 Sezione 10: Operazioni spaziali della Confederazione
Articolo 36 Operazioni spaziali delle unità amministrative civili
Se, nell’ambito dei suoi compiti, un’unità dell’Amministrazione federale civile centrale o decentralizzata o un istituto di diritto pubblico della Confederazione desidera utilizzare per conto proprio un satellite, occorre verificare se necessita dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. La questione se tale unità amministrativa sia autorizzata a svolgere un’operazione spaziale deve essere valutata in base alla legislazione materiale applicabile, chiarendo innanzitutto se l’operazione in questione serve a consentire all’unità amministrativa di svolgere i propri compiti in modo razionale. In questo caso, l’operazione spaziale sarebbe considerata un’attività amministrativa ausiliaria per la quale non è richiesta alcuna base legale73. Si pensi ad esempio a swisstopo che chiede di utilizzare un satellite per adempiere i compiti previsti dalla legge sulla geoinformazione e dall’ordinanza del 21 maggio 200874 sulla misurazione nazionale (OMN). Tuttavia, il rilascio di autorizzazioni tra autorità federali non è consentito poiché esse appartengono alla stessa comunità (Confederazione) e sono sullo stesso piano in termini di gerarchia amministrativa. Una deroga a tale principio è contenuta nel diritto delle telecomunicazioni, secondo il quale gli utenti statali delle frequenze sono soggetti alle stesse regole di attribuzione delle frequenze degli utenti privati. L’avamprogetto prevede una soluzione simile e stabilisce l’obbligo per l’autorità di vigilanza di approvare un apposito progetto (cpv. 1). Per ottenere l’approvazione le condizioni di autorizzazione devono applicarsi per analogia, ad eccezione della stipula di un’assicurazione di responsabilità civile75 e della presentazione di un piano finanziario d’emergenza (cpv. 2). Per quanto riguarda le operazioni spaziali condotte da un’unità amministrativa militare, la presente legge sostanzialmente non si applica, così come avviene per la LNA nel settore dell’aviazione (art. 106 cpv. 2 LNA).
73PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5aediz. 2022, § 4
n. 71-75 e § 19 n. 413 e 414.
74 RS 510.626
75 Di massima, la Confederazione non assicura i suoi rischi di responsabilità civile; cfr. art. 50 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC, RS 611.01). 46/62