Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
Cionondimeno, il Consiglio federale può dichiarare applicabili alcuni elementi essenziali (v. art. 37 sotto).
Se in un caso specifico l’autorità di vigilanza rifiuta l’approvazione, non è possibile inoltrare una procedura ordinaria di ricorso perché le autorità federali, in quanto membri della stessa comunità, non possono fare ricorso l’una contro l’altra. In un caso del genere la decisione può essere impugnata mediante una procedura di escalation che si conclude davanti al Consiglio federale (cpv. 3). Lo stesso deve valere per eventuali ordini dell’autorità di vigilanza nei confronti dell’unità amministrativa interessata (cpv. 4 e 5). Occorre sottolineare che quanto sopra non si applica alle unità giuridicamente autonome in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti (p. es. RUAG Holding o RUAG International, La Posta, FFS e Swisscom). Tali unità sono soggette alla vigilanza e all’obbligo di autorizzazione ordinari.
Non va inoltre dimenticato che i programmi federali devono essere conformi alla Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di utilizzo dei vettori Ariane, Vega e Soyuz al Centro spaziale della Guiana76. Questa dichiarazione, vincolante per gli Stati firmatari, è stata riveduta nel 2017. Benché la Svizzera abbia firmato e ratificato il nuovo testo, la versione riveduta non è ancora entrata in vigore a causa della mancanza di un numero sufficiente di ratifiche.
Articolo 37 Operazioni spaziali delle unità amministrative militari
Fatta salva la norma sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 38, la LOS non si applica alle operazioni spaziali in ambito militare e di politica di sicurezza; tuttavia, il Consiglio federale deve dichiarare applicabili (eventualmente con alcune modifiche) le parti della legge che ritiene essenziali per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza, ambiente e sostenibilità.
Articolo 38 Responsabilità
Le unità amministrative della Confederazione e i soggetti giuridici direttamente incaricati dalla Confederazione di adempiere compiti federali sono generalmente responsabili dei danni causati dalle loro attività ai sensi della legge sulla responsabilità (cfr. art. 1, 3 segg. e 19 della legge del 14 marzo 195877 sulla responsabilità [LResp])78. Tuttavia, questo regime non sarebbe appropriato nel presente contesto per la seguente ragione: il criterio della «illiceità» dell’azione dannosa contenuto nel concetto di responsabilità sancito dalla LResp rappresenta un grosso ostacolo79, che non è invece previsto per la responsabilità statale secondo la Convenzione sulla responsabilità. Pertanto, ai sensi del diritto materiale la responsabilità degli operatori «federali» (compresi quelli del settore militare) deve essere disciplinata dalla LOS80. Solo la procedura deve essere regolata dalla LResp nei casi in cui un'operazione spaziale debba essere considerata come adempimento di un compito federale.
76 RS 0.425.124
77 RS 170.32
78 Sono fatti salvi i casi in cui la Confederazione «agisce come soggetto di diritto privato» (art. 11 cpv. 1 LResp). In casi come questi la Confederazione o un soggetto giuridico controllato dalla Confederazione (p. es. RUAG International) è responsabile secondo le disposizioni del diritto privato. Nella fattispecie, ciò si applicherà alle operazioni spaziali puramente commerciali di tali soggetti giuridici.
79 Cfr. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit. nota 73, § 62 n. 1735 segg.
80 Per analogia: art. 106 cpv. 1 LNA riguardo ai danni cagionati da aeromobili militari svizzeri. 47/62