Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
5.11 Sezione 11: Immatricolazione
Articolo 39 Compiti dell’autorità di vigilanza
Con la ratifica della Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (Convenzione sull’immatricolazione), la Svizzera si è impegnata a introdurre un registro nazionale degli oggetti spaziali. Le principali disposizioni in merito devono essere sancite a livello di legge, mentre le disposizioni direttamente applicabili della Convenzione sull’immatricolazione (p. es. art. II, III, VI e VII) non devono essere applicate. È opportuno affidare la gestione del registro all’autorità di vigilanza, la quale deve presentare al DFAE una domanda affinché quest’ultimo trasmetta al Segretario generale delle Nazioni Unite le informazioni richieste dalla Convenzione sull’immatricolazione.
Articolo 40 Iscrizione nel registro
Sono iscritti nel registro spaziale svizzero gli oggetti spaziali per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione ai sensi della presente legge. Questi oggetti vengono iscritti nel registro d’ufficio. In proposito è possibile rimandare all’articolo IV paragrafo 1 della Convenzione sull’immatricolazione, formulato in maniera sufficientemente precisa. Nell’ordinanza il Consiglio federale inserirà un elenco completo delle informazioni e terrà conto anche della risoluzione A/RES/62/101 e di altri strumenti normativi dell’ONU81. Per quanto riguarda le orbite, riporterà le apposite voci nel Registro internazionale delle frequenze (MIFR).
Articolo 41 Modifica delle voci iscritte nel registro
Le modifiche del registro devono essere effettuate d’ufficio. La cancellazione si applica nel caso in cui un dato oggetto spaziale non si trovi più nello spazio in via definitiva. Se invece un satellite viene portato in un’orbita cimitero, la voce viene modificata di conseguenza. Le modifiche devono essere notificate al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 42 Consultazione
Il registro deve contenere tutti i dati pertinenti, compresi quelli soggetti a segreto d’affari o per i quali esiste un interesse alla riservatezza, ad esempio per motivi di politica di sicurezza. Di conseguenza, il registro non deve essere accessibile al pubblico. Il Consiglio federale deve stabilire nell’ordinanza le voci accessibili al pubblico e le modalità di consultazione del registro.
5.12 Sezione 12: Emolumenti
Articolo 43 Obbligo di versare emolumenti
È consuetudine riscuotere emolumenti per alcuni servizi amministrativi che non vanno a beneficio della collettività. In questi casi si applicano il principio di equivalenza e il principio di copertura dei costi. Ciò significa che il totale degli emolumenti non può superare i costi per i servizi fatturati e che ogni emolumento deve essere proporzionato al servizio fornito. Se necessario, l’emolumento per le singole attività di controllo (lett. b) sarà accompagnato da un’imputazione dei costi per misure sostitutive ai sensi dell’articolo 33 capoversi 3 e 5.
81 Ad esempio le Guidelines on the Long-term Sustainability of Outer Space Activities (A/74/20, Annex II e A/RES/74/82), in particolare la linea guida A.5. 48/62