Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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Articolo 44 Aliquote degli emolumenti

Il Consiglio federale determinerà le aliquote degli emolumenti all’interno dell’ordinanza. Sono disponibili diverse opzioni (p. es. importi fissi per determinati servizi o importi variabili in base al tempo impiegato, ecc.). Nel determinare le aliquote degli emolumenti il Consiglio federale farà anche attenzione a raggiungere un regime tariffario competitivo a livello internazionale.

Articolo 45 Spese

Sebbene non siano servizi amministrativi, le perizie e i mandati di verifica generano costi esterni. Possono quindi essere fatturati in tutto o in parte come spese (cpv. 1). Le spese possono essere parzialmente addebitate se una perizia contiene nuovi risultati che possono essere utilizzati anche dai richiedenti successivi (e dall’autorità di vigilanza). In questo caso, infatti, sarebbe inopportuno addebitare la totalità delle spese al richiedente la cui domanda ha dato avvio alla perizia. Ciò dovrà essere appositamente sancito nell’ordinanza.

A seconda del preventivo dell’organizzazione o dell’esperto consultato può capitare che una perizia o un mandato di verifica comportino costi particolarmente elevati. In un caso del genere il richiedente deve avere la possibilità di ritirare la domanda e, se necessario, di commissionare autonomamente le verifiche necessarie (cpv. 2). Inoltre, è libero di presentare una domanda modificata con i documenti tecnici necessari in un secondo momento. Quando verrà emanata l’ordinanza occorrerà valutare l’opportunità di fissare un importo minimo per l’obbligo dell’autorità di vigilanza di informare il richiedente. I costi devono essere valutati in relazione a quelli che l’operazione spaziale prevista causerà all’operatore.

5.13 Sezione 13: Sanzioni

Articolo 46 [senza titolo]

Le sanzioni amministrative pecuniarie compaiono spesso negli atti normativi della cosiddetta vigilanza in ambito economico82. Si distinguono dalle disposizioni penali per il fatto di essere indirizzate esclusivamente alle aziende e non alle persone fisiche. In linea di massima queste sanzioni amministrative vengono inflitte indipendente dall’esistenza di una colpa83; tuttavia è necessario dimostrare che l’azienda in questione ha violato un obbligo di diligenza oggettivo («lacuna nell’organizzazione»; da notare però che, secondo la giurisprudenza, questa lacuna si verifica già nel caso in cui è possibile fornire la prova del comportamento illecito84). Dal punto di vista giuridico le sanzioni amministrative non sono sentenze penali, bensì decisioni e vengono quindi inflitte conformemente alla PA. Tuttavia, le disposizioni della PA devono essere interpretate tenendo conto delle garanzie procedurali penali previste dalla Costituzione federale e dalla Convenzione del 4 novembre 195085 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)86. Nei confronti delle imprese con sede all’estero le sanzioni amministrative possono essere inflitte soltanto mediante l’assistenza amministrativa.

82 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 23 febbraio 2022 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, FF 2022 776, di seguito «Rapporto sulle sanzioni amministrative».

83 Ciò significa che non è necessario dimostrare che l’azienda o le persone fisiche che agiscono per suo conto abbiano agito con intenzione o negligenza.

84 Cfr. n. 4.3 del Rapporto sulle sanzioni amministrative.

85 RS 0.101

86 Cfr. n. 2.5 e 5 del Rapporto sulle sanzioni amministrative. 49/62