Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
Capoverso 1: la sanzione prevista (10 % della cifra d’affari annua) si ispira a un modello ampiamente diffuso (cfr. art. 60 LTC, art. 90 della legge del 24 marzo 200687 sulla radiotelevisione [LRTV] e art. 25 della legge del 17 dicembre 201088 sulle poste [LPO]). Permette di revocare retroattivamente il successo economico di pratiche efficaci sul piano commerciale ma illegali, creando così un incentivo per gli operatori a comportarsi in maniera conforme alla legge.
La sanzione si applica anche alle aziende che rilevano un’operazione spaziale da un operatore estero e la svolgono senza la necessaria autorizzazione svizzera, violando così l’articolo 22. In un caso del genere, sebbene non si consideri Stato di lancio, la Svizzera è autorizzata e obbligata a intervenire contro i comportamenti illegali in virtù della sua potenziale responsabilità ai sensi del diritto internazionale. Eventuali sanzioni imposte all’azienda originaria sono disciplinate dalla legislazione estera applicabile (lett. a). L’espressione «disposizioni legali» comprende anche le disposizioni d’ordinanza che obbligano gli operatori ad applicare norme e raccomandazioni internazionali. Tuttavia, a livello oggettivo, gli aspetti più importanti rimangono la sicurezza delle operazioni spaziali nonché la prevenzione dell’inquinamento ambientale e dei detriti spaziali (lett. b).
Capoverso 2: sebbene non sia una pratica comune, non è escluso punire le violazioni lievi con sanzioni amministrative. Il vantaggio in questo caso è che viene utilizzata la stessa procedura per tutte le sanzioni. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica, di fornire giustificativi e di collaborazione menzionati nelle lettere b–d è importante che si possano sanzionare non solo l’omissione o il rifiuto di fornire informazioni, ma anche il fatto di fornire informazioni false o incomplete.
Capoverso 3: oltre alla gravità della violazione, per valutare l’importo di una sanzione si deve tenere conto anche della capacità finanziaria dell’azienda. Ciò è particolarmente importante se si considera che l’autorità di vigilanza non ha alcun interesse a portare un’azienda alla rovina e a dover poi adottare misure sostitutive. Solo nei casi in cui un’operazione spaziale venga svolta senza autorizzazione la rovina di un’azienda a causa di una sanzione potrebbe essere un esito auspicabile.
Capoverso 4: nello spirito di una «cultura positiva della sicurezza» (positive safety culture89), non si dovrebbero infliggere sanzioni se una lieve violazione una tantum degli obblighi non ha compromesso la sicurezza delle operazioni spaziali e non ha comportato né un danno ambientale né la formazione di detriti spaziali.
Capoverso 5: il diritto generale vigente nell’ambito della procedura amministrativa non contiene disposizioni esplicite sulla prescrizione del perseguimento per gli atti o le omissioni passibili di sanzioni amministrative. È quindi opportuno fissare un termine di quattro anni, in modo che gli operatori abbiano un certo grado di certezza giuridica. Il termine corrisponde a quello sancito per la prescrizione delle contravvenzioni di diritto penale amministrativo (cfr. art. 11 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 197490 sul diritto penale amministrativo [DPA]).
Capoverso 6: secondo l’articolo 6 paragrafo 1 CEDU, le sentenze devono essere rese pubblicamente. Sebbene le decisioni di prima istanza sulle sanzioni amministrative non
87 RS 784.40
88 RS 783.0
89 Si veda in proposito il rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2022 intitolato Fehlerkultur: Möglichkeiten und Grenzen ihrer rechtlichen Verankerung (disponibile in tedesco e in francese): www.bj.admin.ch > Publikationen & Service > Berichte und Gutachten.
90 RS 313.0 50/62