Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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siano interessate da tale obbligo, è giustificato prevedere nella legge che l’autorità di vigilanza possa pubblicare le proprie decisioni sull’imposizione di sanzioni amministrative e menzionare le aziende sanzionate. Portando a conoscenza del pubblico e dei media la prassi in materia di sanzioni, la pubblicazione delle decisioni assicura la trasparenza nel quadro della corretta applicazione delle disposizioni legali pertinenti da parte delle autorità (cfr. in proposito anche il rapporto del Consiglio federale «Sanzioni amministrative pecuniarie» del 23 febbraio 202291, n. 5.7.2). Nel pubblicare una decisione sanzionatoria, l’autorità di vigilanza dovrà garantire la protezione di eventuali segreti d’affari, censurando i passaggi in questione.
Alternativa esaminata e scartata «disposizione penale»: al posto delle sanzioni amministrative pecuniarie era stata esaminata l’ipotesi di inserire nella sezione «Sanzioni» delle disposizioni penali. Questa opzione è stata scartata perché l’autorità di vigilanza dovrebbe perseguire e giudicare le violazioni secondo le disposizioni della DPA, il che a sua volta le richiederebbe di familiarizzarsi non solo con il diritto processuale amministrativo, ma anche con i metodi del diritto processuale penale. Nel presente contesto ciò non appare ragionevole.
5.14 Sezione 14: Protezione dei dati
Articolo 47 [senza titolo]
Con la nuova legge del 25 settembre 202092 sulla protezione dei dati (LPD), entrata in vigore il 1° settembre 2023, gli articoli 57h – 57t LOGA sono stati ampiamente riveduti. Le nuove disposizioni della LOGA disciplinano il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche da parte delle unità amministrative della Confederazione. Sulla base di queste disposizioni l’autorità di vigilanza può, ad esempio, registrare le domande di autorizzazione per le operazioni spaziali all’interno di sistemi di gestione degli affari e trattare i dati in essi contenuti per lo svolgimento dei suoi compiti (art. 57hbise 57r LOGA).
Capoverso 1: nel primo periodo il riferimento alle disposizioni della LOGA è di natura puramente dichiarativa ma è funzionale alla comprensione del secondo periodo. Infatti, la norma estende le suddette disposizioni, valide solo per il trattamento dei dati delle persone giuridiche, al trattamento dei dati delle società semplici. Si tratta di un’estensione necessaria in questo contesto perché è probabile che in alcuni casi le operazioni spaziali vengano svolte da consorzi di imprese costituiti sotto forma di società semplici per occuparsi di progetti specifici. Ai sensi del diritto sulla protezione dei dati, non sarebbe opportuno considerare il trattamento dei dati di questi consorzi in modo diverso rispetto al trattamento dei dati di aziende che agiscono come persone giuridiche. Occorre notare che qui la dottrina considera la nozione di persona giuridica in maniera più ampia: anche le società di persone non dotate di una personalità propria in senso giuridico ma che hanno capacità di essere parte e capacità processuale sono considerate persone giuridiche (p. es. le società in nome collettivo). Tuttavia, le società semplici non rientrano in questa ampia accezione di persona giuridica.
Capoverso 2: ai sensi dell’articolo 57r LOGA, nell’adempimento dei suoi compiti l’autorità di vigilanza può trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione (p. es. dati relativi a procedure sanzionatorie). Tuttavia, l’articolo non copre il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione, che potrebbero anch’essi essere oggetto di trattamento durante l’adempimento dei compiti. È quindi necessario creare una base legale speciale per il trattamento di questi dati
91 FF 2022 776
92 RS 235.1 51/62