Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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personali. Secondo la disposizione proposta, nel contesto delle procedure di autorizzazione e nell’esercizio della sua attività, l’autorità di vigilanza deve essere autorizzata a trattare i dati delle persone fisiche relativi all’affidabilità di tali persone.

5.15 Sezione 15: Cooperazione internazionale e assistenza amministrativa

Articolo 48 Cooperazione internazionale

Capoverso 1: generalmente la conclusione dei trattati internazionali è soggetta all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Tuttavia, la legge può delegare la conclusione di questi trattati al Consiglio federale. La delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati ha lo scopo di alleggerire il lavoro dell’Assemblea federale, gravata da un gran numero di dossier che spesso riguardano temi specifici e di natura tecnica materialmente limitati a un ambito ben definito93. A parte queste deleghe relative ad ambiti specifici, in base all’articolo 7a capoversi 2 e 3 LOGA il Consiglio federale è già autorizzato a concludere trattati internazionali, purché siano «di portata limitata». In particolare, sono considerati di portata limitata i trattati internazionali che servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale e che disciplinano la collaborazione tra le autorità (cfr. art. 7a cpv. 3 LOGA). Considerando che in futuro verranno conclusi sempre più accordi (soprattutto bilaterali) sulla cooperazione internazionale nel settore spaziale e che l’obiettivo sarà quello di concretizzare le convenzioni già esistenti, l’inserimento di una delega al Consiglio federale appare sensato. Continuano però a rimanere di competenza dell’Assemblea federale i trattati che sottostanno al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.94 nonché gli accordi che comportano spese superiori a determinati limiti.

Capoverso 2: in questa disposizione la norma che attribuisce la delega viene precisata al fine di semplificare l’applicazione del diritto. L’elenco non è esaustivo. Ad esempio, in base alle lettere a e b il Consiglio federale potrebbe concludere autonomamente nuovi accordi ONU sulla prevenzione dei detriti spaziali (a meno che non debbano essere attuati mediante una legge federale). Al contrario, eventuali accordi in materia di vigilanza e assistenza amministrativa (lett. c–e) dovrebbero essere di natura bilaterale. L’eventuale partecipazione della Confederazione a una persona giuridica che svolge operazioni spaziali (lett. f) sarebbe limitata dalle soglie finanziarie di cui al capoverso 1. Potrebbe trattarsi di università o privati che, ad esempio, si avvalgono dello space tracking per monitorare la posizione di un determinato oggetto spaziale.

Articolo 49 Assistenza amministrativa

Capoversi 1 e 2: queste disposizioni riguardano in primo luogo l’assistenza amministrativa tra autorità federali. Tuttavia, in alcuni casi (p. es. gli esperimenti sugli animali nello spazio) potrebbero essere coinvolti anche servizi cantonali. L’assistenza amministrativa è fondamentale per un’applicazione efficiente delle leggi. Ad esempio, l’UFCOM deve potersi rivolgere all’autorità di vigilanza qualora constati che una

93 FF 2001 4226

94 Rientrano in questa categoria i trattati internazionali prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale nonché quelli comprendenti «disposizioni importanti che contengono norme di diritto» o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’adempimento di questi requisiti deve essere decretato caso per caso, in relazione alla prassi pertinente. Per la prassi cfr. p. es. ASTRID EPINEY/STEFAN DIEZIG, in: Waldmann/Belser/Epiney, Basler Kommentar Bundesverfassung, 1a ediz. 2015, art. 141 n. marg. 33 segg.; OLIVER DIGGELMANN, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/ Schweizer [ed.], Die Schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 4a ediz. 2023, art. 141 n. marg. 40 segg. 52/62