Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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decisione in materia di vigilanza basata sulla LTC relativa all’eliminazione delle interferenze non è stata rispettata. In quel caso, l’autorità di vigilanza è tenuta a porre rimedio alla situazione intervenendo in base al diritto spaziale nei confronti dell’operatore che gestisce il satellite e, come ultima ratio, a ritirare l’autorizzazione. Viceversa, l’autorità di vigilanza deve informare le altre autorità competenti se scopre che su un satellite si svolgono attività che potrebbero essere vietate ai sensi di altri atti normativi o che si discostano dal quadro normativo consentito. Si pensi ad esempio al caso di un esperimento sugli animali nello spazio che è stato autorizzato a patto di rispettare determinate condizioni, condizioni che probabilmente non vengono rispettate. In un caso del genere l’autorità di vigilanza non deve intervenire presso l’azienda responsabile dell’esperimento, bensì rivolgersi all’autorità cantonale competente per la protezione degli animali, la quale si assumerà la responsabilità di interpellare l’azienda in questione. Se la legalità non può essere ripristinata in altro modo, l’autorità per la protezione degli animali può chiedere all’autorità di vigilanza il ritiro dell’autorizzazione ai sensi della legge spaziale, dato che uno dei requisiti, ovvero la conformità legale dell’esperimento, non è più soddisfatto.

L’assistenza amministrativa non viene fornita soltanto ai servizi federali responsabili di singole operazioni spaziali, bensì anche alle autorità che monitorano le attività correlate, tra cui la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), che controlla l’importazione e l’esportazione di beni, tecnologie e software utilizzati per le operazioni spaziali.

Per quanto riguarda la comunicazione di dati nell’ambito dell’assistenza amministrativa, secondo l’articolo 57s LOGA per poter comunicare ad altre autorità dati concernenti persone giuridiche è necessario che vi sia una base legale. Ciò riguarda soprattutto la comunicazione dei dati degni di particolare protezione. In base alle disposizioni proposte, l’autorità di vigilanza sarebbe autorizzata a comunicare alcuni dati degni di particolare protezione ad altri servizi competenti per le singole operazioni e attività spaziali nonché alle autorità di perseguimento penale. Ciò riguarda soprattutto i dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche (p. es. dati relativi alla loro capacità finanziaria) e i dati personali degni di protezione. Viceversa, anche le altre autorità competenti per le singole operazioni e attività spaziali devono poter comunicare all’autorità di vigilanza i dati necessari per la sua attività, compresi i dati degni di particolare protezione (cfr. in proposito art. 114 cpv. 2 della legge del 18 marzo 200595 sulle dogane).

Capoversi 3 e 4: queste disposizioni disciplinano l’assistenza amministrativa internazionale nella misura in cui quest’ultima non è regolamentata da un accordo bilaterale. In qualche modo si tratta di una sorta di assistenza amministrativa volontaria nei confronti di altri Stati con i quali non è stato (ancora) concluso un accordo in materia di assistenza amministrativa. Grazie a questa assistenza amministrativa internazionale volontaria, la Svizzera crea le basi per poter beneficiare dello stesso tipo di assistenza da parte di altri Paesi (diritto di reciprocità). Le condizioni per l’assistenza amministrativa volontaria sono conformi alle norme in uso in altri ambiti giuridici.

Capoverso 5: questa disposizione è necessaria ai sensi del diritto sulla protezione dei dati per poter trasmettere all’autorità estera i dati in questione, ad esempio quelli dei responsabili delle operazioni spaziali acquisiti durante le procedure di autorizzazione e vigilanza o quelli relativi alla capacità finanziaria di un operatore.

95 RS 631.0 53/62