Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo
Capoverso 3
L’UXXX tuttora da definire esercita la vigilanza sui gestori delle reti di distribuzione e sugli altri organi di riscossione, conducendo audit che accertino la determinazione corretta dell’imposta, l’incasso e il trasferimento delle entrate alla Confederazione.
Capoverso 4
Per adempiere i suoi compiti, occorre che l’UXXX disponga dei dati necessari. Oltre alla necessaria consultazione dei dati di misurazione e di base, soprattutto nell’ambito del perseguimento penale è indispensabile che l’UXXX possa trattare anche dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, nonché i dati di persone giuridiche. Secondo l’articolo 5 lettera c numero 5 LPD, i dati concernenti sanzioni o perseguimenti amministrativi e penali sono degni di particolare protezione. Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione da parte degli organi federali necessita di una base legale in senso formale secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD. Tale base viene creata nel presente progetto di legge. Il Consiglio federale, nel quadro della sua competenza in materia di esecuzione, disciplina a livello di ordinanza i dettagli del trattamento dei dati ai sensi della presente legge. In riferimento al trattamento di dati personali per perseguire infrazioni alla presente legge si applicano inoltre gli articoli del capo terzo della DPA sulla protezione dei dati personali.
Capoverso 5
Il capoverso disciplina l’indennità di esecuzione dell’UXXX. Secondo la prassi seguita per altre imposte e tasse, l’indennità per gli oneri sostenuti è finanziata con le entrate dell’imposta. In analogia con altri atti normativi di natura fiscale, l’importo dell’indennità di esecuzione è stabilito dal Consiglio federale.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Articolo 4 Oggetto dell’imposta
In linea di principio è tassata l’energia misurata in chilowattora erogata agli impianti di ricarica situati sul territorio svizzero. L’obbligo fiscale insorge a prescindere dal fatto che il veicolo sul quale viene effettuata la ricarica sia immatricolato per la circolazione stradale in Svizzera o all’estero.
Articolo 5 Imposta forfettaria
Capoverso 1
Rispetto ad altri generi di veicoli, come le automobili o gli autofurgoni, i veicoli qui menzionati necessitano di una quantità di energia notevolmente inferiore nella media annuale, quindi vengono spesso ricaricati nella modalità 1 e nella modalità 2, ossia mediante una normale presa domestica senza appositi impianti come le wallbox. Per questi generi di veicoli la ricarica da speciali wallbox e colonnine pubbliche con corrente alternata (modalità 3) o la ricarica veloce con corrente continua (DC) presso speciali stazioni (modalità 4) è spesso tecnicamente impossibile. Di conseguenza, rilevare la quantità di energia erogata per ricaricare questi veicoli con un contatore certificato comporterebbe un onere sproporzionato. Per tale motivo, ai seguenti generi di veicoli sarà applicata l’imposta forfettaria:
• motoveicoli secondo l’articolo 14 OETV;
• quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore secondo l’articolo 15 OETV;
• ciclomotori secondo l’articolo 18 OETV (solo se muniti di targa).
Capoverso 2
L’imposta forfettaria è dovuta annualmente.
Capoverso 3
Per i veicoli assoggettati all’imposta forfettaria, l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione del veicolo. Un veicolo è immatricolato se è munito di una licenza di circolazione valida e di una targa. L’obbligo fiscale termina il giorno in cui l’immatricolazione è annullata, che sostanzialmente coincide con la restituzione della targa o con l’annullamento della licenza di circolazione da parte del competente ufficio cantonale della circolazione stradale. Fa stato il momento in cui l’ufficio cantonale della circolazione stradale rileva la messa fuori circolazione del veicolo nel SIAC. I ciclomotori imponibili sono immatricolati se sono muniti di una licenza di circolazione e di una targa con un contrassegno annuale valido a dimostrazione che è stata stipulata l’assicurazione di responsabilità civile.