Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Articolo 6 Persone assoggettate all’imposta

Capoverso 1

Lettera a: a differenza di altre imposte di consumo (p. es. l’imposta sugli oli minerali), l’imposta sulla corrente di ricarica non è riscossa presso il costruttore o l’importatore del veicolo, bensì presso i gestori degli impianti da cui viene erogata la corrente di ricarica ai veicoli elettrici. Il gestore di un impianto di ricarica può essere, in funzione del contesto, il proprietario dell’impianto o anche un terzo. Nel caso di un impianto di ricarica situato in una casa unifamiliare (p. es. una wallbox), generalmente il proprietario dell’abitazione è anche proprietario e gestore dell’impianto. In una casa plurifamiliare possono esistere più competenze e rapporti di proprietà concernenti l’impianto di ricarica. Spesso il servizio di gestione o la proprietà dell’immobile delega diversi compiti a un gestore commerciale della stazione di ricarica. In questo caso di tratta di un gestore «operativo» della stazione di ricarica, che non corrisponde necessariamente al gestore di un impianto di ricarica secondo il diritto fiscale di cui al capoverso 2. I gestori dell’impianto di ricarica secondo il diritto fiscale possono addebitare l’imposta ai detentori dei veicoli elettrici che vengono ricaricati sull’impianto, generalmente attribuibile a un centro di consumo secondo l’OAEl (art. 11 cpv. 1), che costituisce quindi un’unità economica e geografica.

Lettera b: i detentori di veicoli elettrici sono eccezionalmente imponibili se il veicolo in questione è assoggettato all’imposta forfettaria.

Capoverso 2

Il capoverso definisce chi, ai fini della presente legge, è considerato gestore dell’impianto di ricarica secondo il diritto fiscale, quindi deve pagare l’imposta (soggetto fiscale). Questo gestore secondo il diritto fiscale può, ma non deve, corrispondere al gestore operativo.

Lettera a: secondo il manuale sull’infrastruttura di ricarica per l’elettromobilità (HBLE-CH 2022, Associazione delle aziende elettriche svizzere, AES), i gestori dell’impianto di ricarica sono di norma i destinatari della bolletta elettrica. Il proprietario di un impianto di ricarica e il gestore dell’impianto di ricarica secondo il diritto fiscale, ossia il destinatario della fattura per il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, non devono necessariamente coincidere.

Lettera b: dal momento che il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) secondo l’articolo 17 LEne è trattato come un unico consumatore finale, il gestore dell’impianto di ricarica è l’RCP.

Lettera c: nelle cosiddette reti elettriche di piccola portata territoriale numerosi consumatori finali sono allacciati indirettamente tramite esse alla rete di distribuzione. Se il gestore della rete di distribuzione non conosce i rapporti esistenti all’interno della rete elettrica di piccola portata territoriale, il gestore di questa rete è considerato gestore dell’impianto di ricarica allacciato alla rete elettrica di piccola portata territoriale.

Lettera d: un impianto di ricarica mobile può essere utilizzato in diversi luoghi, quindi prelevare corrente di ricarica da diversi gestori delle reti di distribuzione. Per semplificare la riscossione e ridurre i requisiti tecnici, per gli impianti di ricarica mobile il gestore secondo il diritto fiscale è il proprietario, quindi anche la persona imponibile. Questi impianti devono essere dichiarati al gestore della rete di distribuzione in cui il proprietario ha il proprio domicilio. Il proprietario paga l’imposta di consumo sull’intera corrente di ricarica rilevata tramite l’impianto mobile, a prescindere dal luogo in cui tale impianto è allacciato alla rete. L’imposta è dunque riscossa unicamente tramite il gestore della rete di distribuzione a cui l’impianto di ricarica è stato dichiarato.

Capoverso 3

Anche nella rete elettrica di piccola portata territoriale i consumatori finali allacciati possono avvalersi singolarmente del loro accesso alla rete. In questo caso, così come in altre situazioni che possono verificarsi nella pratica, la soluzione di cui al capoverso 2 può non essere idonea, pertanto l’UXXX avrà la possibilità di stabilire una soluzione appropriata per casi specifici.

Articolo 7 Successione fiscale

La successione fiscale è disciplinata in analogia con la LIOm (art. 10). Per successione fiscale si intende il subentro di un successore in diritto alla persona imponibile in tutti i suoi diritti e doveri (p. es. consultazione dei dossier fiscali, diritti di opposizione e di ricorso). Gli obblighi consistono nel pagamento delle imposte dovute così come nell’adempimento di altri obblighi risultanti dalla legge. Tuttavia, il successore