Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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fiscale può esercitare anche tutti i diritti che sarebbero spettati alla persona imponibile in origine. I successori fiscali subentrano alle persone menzionate di cui al capoverso 2.

Sezione 3: Tariffe fiscali

Art. 8 Tariffe

Capoverso 1

La tariffa calcolata per l’imposta sulla corrente di ricarica, equivalente in media alle imposte sugli oli minerali, ammonta complessivamente a 22.8 centesimi per chilowattora.

Capoverso 2

L’importo dell’imposta forfettaria per i veicoli di cui all’articolo 5 capoverso 1 è definito nell’allegato 2. Per i motoveicoli nonché i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore, l’imposta dipende dal peso totale del veicolo. L’imposta forfettaria aumenta in proporzione al peso totale del veicolo. In tal modo si replica il meccanismo di azione delle imposte sugli oli minerali per i veicoli alimentati a benzina e diesel e si riscuote un’imposta il più possibile equivalente alle imposte sugli oli minerali. Ai ciclomotori (p. es. le e-bike veloci) si applica un importo forfettario poiché il peso di questi veicoli non cambia molto tra un modello e l’altro, pertanto una differenziazione non sarebbe giustificata.

Articolo 9 Tassazione d’ufficio

La disposizione è prevista come soluzione di ripiego, per esempio se a causa di problemi tecnici i dati di misurazione rilevati e trasmessi sulla corrente di ricarica per calcolare la relativa imposta mancano o sono incompleti.

Articolo 10 Compensazione del rincaro

Il disciplinamento della compensazione del rincaro nella LIVE si ricollega a quello nella LIOm. Con il progetto FOSTRA il Parlamento ha deciso, tra l’altro, una modifica della LIOm e, con il nuovo articolo 12f LIOm, ha conferito al Consiglio federale la facoltà di adeguare le imposte sugli oli minerali (imposta di base e supplemento) al rincaro se sono adempiute determinate condizioni. L’entrata in vigore della disposizione è stata subordinata a condizioni che sono tuttora inadempiute.

Per assicurare la parità di trattamento tra i detentori di veicoli alimentati a benzina e gasolio e i detentori di veicoli elettrici, il presente articolo prevede anche la possibilità di adeguare il tributo al rincaro. La formulazione è identica a quella dell’articolo 12f LIOm. L’anno di riferimento (il punto di partenza per il primo calcolo del rincaro) non è sancito nella LIOm, bensì descritto nei commenti all’articolo concernente la compensazione del rincaro nel messaggio FOSTRA. Come anno di riferimento determinante è stato stabilito quello in cui è entrato in vigore il decreto federale concernente la creazione del FOSTRA, ossia il 2018. Per la presente disposizione relativa al rincaro ci si è dunque basati sul 2018. Ciò garantisce che, in caso di un eventuale aumento delle tariffe d’imposta degli oli minerali a seguito del rincaro, possano essere aumentate nella stessa proporzione le tariffe della tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici. In tal modo è assicurata l’equivalenza tra la tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici e le imposte degli oli minerali in caso di un adeguamento del rincaro.

La disposizione concernente il rincaro nella LIOm (art. 12f) può entrare in vigore solo quando il supplemento fiscale sugli oli minerali sarà aumentato nuovamente (cioè una seconda volta) e posto in vigore dall’Assemblea federale che aveva già deciso di aumentarlo di quattro centesimi. L’aumento è nel contempo l’ultimo adeguamento ai sensi dell’articolo 12f lettera a LIOm. A partire da questo momento (ossia dall’entrata in vigore dell’art. 12f) il Consiglio federale potrà compensare il rincaro accumulatosi dall’anno di riferimento (ossia dal 2018) a condizione che in questo periodo l’indice dei prezzi delle costruzioni per il genio civile sia salito almeno del tre per cento e sia dimostrata la necessità.

Per la presente disposizione concernente il rincaro non è prevista l’entrata in vigore separata, di conseguenza entra in vigore contestualmente alla LIVE. Tuttavia, affinché il Consiglio federale possa compensare il rincaro una prima volta, è necessario che, dopo l’entrata in vigore della LIVE, l’Assemblea federale decida un primo aumento delle tariffe fiscali, da porre anch’esso in vigore. Di conseguenza, per attuare la disposizione sul rincaro, l’«ultimo adeguamento» a tenore dell’articolo 10 lettera a LIVE sarebbe il primo adeguamento delle tariffe fiscali da parte dell’Assemblea federale. Idealmente sarebbe necessario