Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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coordinarlo con il secondo aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali. Dopo la prima compensazione del rincaro, il Consiglio federale può compensare il rincaro sia sulle imposte sugli oli minerali (tariffa di base e/o supplemento) sia sulle tariffe dell’imposta sulla corrente di ricarica per i veicoli elettrici, dopo che dall’ultima compensazione del rincaro da parte del Consiglio federale o dall’ultimo adeguamento delle tariffe fiscali da parte dell’Assemblea federale l’indice dei prezzi delle costruzioni per il genio civile è aumentato almeno del tre per cento ed è dimostrata la necessità.
Sezione 4: Esenzione fiscale e restituzione dell’imposta
Articolo 11 Esenzione fiscale
Capoverso 1
Il presente articolo riprende per analogia la disposizione dell’articolo 17 capoverso 1 lettere g e h LIOm. Tale esenzione poggia sul diritto internazionale, segnatamente sulla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche che prevede l’esenzione da tutte le imposte federali, cantonali e comunali dirette e indirette. Conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera c OIOm e all’articolo 4 capoverso 1 lettera e LUSN, i veicoli elettrici di governi esteri in missione ufficiale non sono imponibili.
Capoverso 2
Conformemente alla disposizione della LIOm (art. 17 cpv. 1bis), qui viene attribuita al Consiglio federale la competenza di disciplinare i requisiti per l’esenzione fiscale e all’UXXX quella di stabilire la procedura.
Capoverso 3
Nei casi in cui l’attuazione dell’imposta si dimostra particolarmente difficile o comporta un onere sproporzionato, è conferita al Consiglio federale la competenza di esentare parzialmente o interamente dall’obbligo fiscale a livello di ordinanza determinati gestori di stazioni di ricarica utilizzate esclusivamente per la ricarica di veicoli elettrici destinati a un uso speciale o di prevedere disposizioni speciali. Questa disposizione derogatoria deve essere applicata in modo restrittivo, osservando in particolare i principi fondamentali esposti nel punto 2.1.3.1 e 6.1.3.1 (ossia la garanzia del finanziamento e il mantenimento del livello di entrate ottenuto con le imposte sugli oli minerali nonché l’equivalenza dell’onere finanziario tra le persone imponibili).
Per esempio, potrebbe essere necessario esentare dall’obbligo fiscale le truppe dei Paesi partecipanti al Partenariato per la pace e i membri di tali truppe nell’ambito della cooperazione militare internazionale.
Articolo 12 Restituzione dell’imposta
Capoverso 1
In futuro si potrebbe impiegare la ricarica bidirezionale. Attraverso l’impianto di ricarica l’energia può fluire (essere caricata) nel veicolo dalla rete elettrica, da un impianto fotovoltaico o da un accumulatore, ma può anche essere rilasciata (reimmessa) dal veicolo nella rete elettrica, in un accumulatore o a un consumatore finale (apparecchio, macchina ecc.). La carica e la reimmissione (il rilascio) non devono avvenire necessariamente sullo stesso impianto di ricarica. Il capoverso 1 garantisce che l’imposta sulla corrente di ricarica è riscossa solo una volta ossia solo sulla quantità di energia effettivamente consumata dal veicolo.
Poiché il gestore dell’impianto di ricarica è imponibile ai fini della riscossione dell’imposta, in caso di reimmissione otterrà anche la relativa restituzione. La forma con cui il gestore dell’impianto di ricarica trasferisce l’imposta restituita all’utente del veicolo rientra in un accordo di diritto privato tra le parti. L’imposta sulla corrente di ricarica è restituita al gestore dell’impianto di ricarica periodicamente, in concomitanza con il suo incasso.
La quantità di energia che dà diritto alla restituzione dell’imposta è misurata mediante gli stessi dispositivi impiegati per determinare la corrente di ricarica erogata dall’impianto di ricarica. Ciò significa che dà diritto alla restituzione dell’imposta la quantità di energia reimmessa dall’impianto di ricarica (tramite il quale viene rilasciata) nella rete elettrica, in un accumulatore o a un consumatore finale.
Capoverso 2
Secondo l’articolo 18 capoverso 2 LIOm, il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è utilizzato per l’agricoltura o la silvicoltura, l’estrazione di pietra da taglio naturale o la pesca