Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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professionale. Queste disposizioni della LIOm concernenti la restituzione devono applicarsi anche all’imposta sulla corrente di ricarica per ottenere una parità di trattamento. Nella determinazione dell’importo della restituzione secondo l’articolo 13 capoverso 1, il Consiglio federale considererà soltanto la quota corrispondente al supplemento fiscale sugli oli minerali in analogia con la LIOm.

Capoverso 3

L’imposta sugli oli minerali è restituita nell’agricoltura e nella silvicoltura secondo la procedura del consumo convenzionale e non secondo il consumo effettivo del carburante (ciò significa che nella domanda di restituzione il consumo non deve essere comprovato). La restituzione si basa quindi su una quantità di combustibile che, secondo l’obiettivo, viene normalmente consumata in condizioni medie per unità di superficie e specie coltivata o metro cubo di legno tagliato, esboscato o trasportato o per ettaro di foresta o giardino vegetale (art. 58 e 61 OIOm).

Se si applicasse il metodo del consumo convenzionale e al tempo stesso si restituisse l’imposta sulla corrente di ricarica, si avrebbe una doppia restituzione, evitata con il capoverso 3.

Capoverso 4

Secondo l’articolo 18 capoverso 1terLIOm, la parte d’imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita. Anche in questo caso il disciplinamento della LIOm sarà ripreso nella LIVE per garantire la parità di trattamento tra i carburanti fossili e l’energia elettrica impiegata come energia motrice.

Articolo 13 Importo della restituzione, procedura e interessi

Così come nella LIOm, è il Consiglio federale a stabilire l’importo della restituzione e disciplinare la procedura (art. 18 cpv. 4 LIOm). In linea di principio, l’imposta sulla corrente di ricarica può essere restituita seguendo la stessa procedura applicata all’imposta sugli oli minerali.

Sezione 5: Riscossione dell’imposta

Articolo 14 Imposta sulla corrente di ricarica

Capoverso 1

Poiché sono i gestori delle reti di distribuzione che, in base al principio del punto di prelievo statuito nell’articolo 14 capoverso 2 LAEl, fatturano al singolo consumatore finale il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e, a seconda dei casi, anche la fornitura di energia elettrica, ai fini della riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica (determinazione e riscossione) si utilizzano le relazioni clienti esistenti, di conseguenza la nuova imposta dovuta sarà riscossa tramite i gestori delle reti di distribuzione, che devono esigerla se necessario avviando una procedura d’esecuzione. I gestori delle reti di distribuzione non rispondono di mancati pagamenti. L’adempimento di questi compiti (rilevazione dei dati di misurazione e incasso) comporta il trattamento di dati, tra i quali rientrano anche dati personali e dati di persone giuridiche. Non trattandosi di dati personali degni di particolare protezione, il Consiglio federale emanerà le disposizioni necessarie relativamente alle modalità di trattamento dei dati a livello di ordinanza, nell’ambito della sua competenza in materia di esecuzione.

Capoverso 2

I gestori delle reti di distribuzione versano periodicamente (secondo l’art. 23 una volta all’anno) le entrate fiscali all’UXXX.

Capoverso 3

La presente disposizione riflette la prassi seguita nella riscossione di altre imposte e tributi, per esempio la riscossione della tassa forfettaria sul traffico pesante da parte dei Cantoni. È in linea con il principio della legislazione fiscale svizzera, secondo cui i costi d’esecuzione che le autorità amministrative o i terzi coinvolti sostengono per la riscossione e l’incasso di imposte sono pagati con le entrate delle imposte stesse.

Capoverso 4

I gestori delle reti di distribuzione emanano decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA se l’importo dell’imposta fatturata è contestato dalle persone imponibili.