Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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a bassa tensione e le prescrizioni dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere AES). In casi molto rari può verificarsi che un centro di consumo non sia allacciato ad alcuna rete di distribuzione poiché l’energia è integralmente autoprodotta. In questi casi il gestore dell’impianto di ricarica deve effettuare una comunicazione all’UXXX.
Lettera c:
una procedura di ricarica può durare molte ore, di conseguenza occorre garantire che la corrente di ricarica sia registrata ininterrottamente. Il gestore dell’impianto di ricarica deve provvedere affinché non vi siano interruzioni durante la registrazione.
I dispositivi di misurazione sono certificati, pertanto adempiono requisiti elevati in termini di precisione e di sicurezza contro le manipolazioni. Si garantisce così che i dati di misurazione registrati siano attendibili e accurati. Nonostante questa sicurezza tecnica, il gestore dell’impianto di ricarica è tenuto a sorvegliarne il funzionamento regolare. Qualora constatasse irregolarità, per esempio palesi scostamenti nei valori di misurazione o indizi di un possibile malfunzionamento, deve reagire immediatamente, ossia segnalare il problema al GRD competente ed eventualmente anche provvedere alla riparazione o alla sostituzione del dispositivo di misurazione.
Lettera d:
il gestore è inoltre tenuto a garantire che i dati registrati dal dispositivo di misurazione siano debitamente trasmessi al servizio competente. Generalmente la trasmissione avviene automaticamente attraverso un’interfaccia digitale con la piattaforma centralizzata dei dati. I dati trasmessi comprendono in particolare la quantità di energia consumata durante la procedura di ricarica nonché l’identificazione del dispositivo di ricarica.
Articolo 17 Determinazione da parte dell’UXXX del gestore della rete di distribuzione competente Se un centro di consumo non è allacciato a una rete di distribuzione (v. anche commenti all’art. 16 lett. b), l’UXXX d’intesa con il Cantone competente attribuisce l’impianto di ricarica in questione a un gestore della rete di distribuzione, che può essere per esempio quello che gestisce la rete di distribuzione nel comprensorio in cui è ubicato l’impianto di ricarica.
Articolo 18 Divieto di ricarica su impianti non registrati
La ricarica di veicoli immatricolati è consentita soltanto se la quantità di energia erogata è registrata e tassata secondo l’articolo 21. È dunque vietato ricaricare veicoli su impianti non registrati (p. es. stazioni di ricarica, centri di ricarica, wallbox, impianti di ricarica mobili, cavi di ricarica d’emergenza), prese domestiche o industriali.
I veicoli elettrici di cui all’articolo 5 sono esclusi da questo divieto e tassati forfettariamente. La dotazione di prese o di cavi di ricarica secondo l’articolo 21 sarebbe sproporzionata rispetto all’esigua quantità di energia prelevata. I motoveicoli di cui all’articolo 14 OETV, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore di cui all’articolo 15 OETV e i ciclomotori di cui all’articolo 18 OETV possono quindi essere ricaricati su impianti e prese non registrati.
Articolo 19 Piattaforma dei dati
Capoverso 1
Ai fini della riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica si utilizza la piattaforma dei dati da realizzare o già esistente secondo gli articoli 17g–i LAEl, la cui destinazione deve essere estesa a questo scopo (cfr. art. 17f LAEl). La riscossione di un’imposta sulla corrente di ricarica presso gli impianti di ricarica crea numerose interfacce nel trasferimento dei dati. Si prevede oltre un milione di impianti/punti di ricarica. Inoltre, esistono numerose soluzioni «back-end» (software e infrastruttura informatica per gestire e controllare la stazione di ricarica), compresi i protocolli di comunicazione per la trasmissione dei dati. L’utilizzo della piattaforma prevista agevolerà uno scambio standardizzato dei dati tra i partecipanti al sistema e consentirà ai gestori delle reti di distribuzione che riscuotono l’imposta presso i gestori degli impianti di ricarica di adempiere i loro compiti in modo efficiente. L’utilizzo della piattaforma dei dati secondo la LAEl consente di sfruttare sinergie nell’ambito della riscossione dell’imposta.
Capoverso 2
I dati di base sono in particolare dati che permettono di identificare l’impianto di ricarica e il suo gestore imponibile nonché di attribuirlo al gestore della rete di distribuzione (mediante il numero del punto di