Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Capoverso 5

I gestori delle reti di distribuzione agiscono in applicazione della PA nei compiti sovrani attribuiti loro nel quadro della presente legge. Sono autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e PA. Le persone imponibili sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti (art. 13 PA). Secondo l’articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF, con le loro decisioni i gestori delle reti di distribuzione possono chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione in eventuali procedure di esecuzione.

Articolo 15 Imposta forfettaria

Capoverso 1

La riscossione (determinazione e incasso dell’imposta) che non si basa sulla corrente di ricarica, bensì su un’imposizione forfettaria, incombe agli uffici cantonali della circolazione stradale che sono responsabili dell’immatricolazione dei veicoli, quindi dispongono già di tutti i dati necessari. Inoltre, fatturano già le imposte cantonali sugli autoveicoli, pertanto anche nel presente caso si possono avvalere delle strutture e dei processi esistenti, sfruttando utili sinergie. La ripartizione dei compiti si basa sulla soluzione applicata alla tassa forfettaria sul traffico pesante, anch’essa riscossa dagli uffici cantonali della circolazione. Gli organi d’esecuzione cantonali devono esigere l’imposta dovuta se necessario avviando una procedura d’esecuzione. Così come i gestori delle reti di distribuzione, anche i suddetti organi devono trattare dati, inclusi quelli personali, e di persone giuridiche nell’adempimento dei loro compiti ai sensi della presente legge. Al riguardo si rinvia ai commenti relativi all’articolo 14 capoverso 1. Se gli organi d’esecuzione cantonali trattano dati nel SIAC in relazione con i compiti di cui alla presente legge, il trattamento si basa sulle pertinenti disposizioni della LCStr (art. 89a segg.) e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.

Capoverso 2

Gli organi d’esecuzione cantonali versano periodicamente le entrate fiscali all’UXXX. Spetterà al Consiglio federale stabilire i dettagli nell’ambito della sua competenza di emanare disposizioni d’esecuzione.

Capoverso 3

La disposizione riflette la prassi seguita nella riscossione di altre imposte e tributi da parte dei Cantoni, per esempio la tassa forfettaria sul traffico pesante.

Capoverso 4

Così come i gestori delle reti di distribuzione, anche gli organi d’esecuzione cantonali emanano decisioni in merito all’importo dell’imposta.

Capoverso 5

Nell’adempimento dei loro compiti di cui al capoverso 1 gli organi d’esecuzione cantonali agiscono in applicazione della PA e sono autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e PA. Secondo l’articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF, con le loro decisioni possono chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione in eventuali procedure di esecuzione.

Articolo 16 Obblighi dei gestori di impianti di ricarica

In qualità di soggetti fiscali, i gestori di impianti di ricarica sono tenuti a cooperare alla riscossione dell’imposta e a predisporre i dati di misurazione necessari (in merito alla dotazione e alla registrazione v. anche il punto 6.2.4.2).

Lettera a:

I gestori di impianti di ricarica sono tenuti a dotare i loro impianti di dispositivi di misurazione certificati (obbligo di dotazione e di adeguamento). Questa certificazione garantisce che i dispositivi di misurazione rispondano a requisiti elevati in termini di precisione, sicurezza contro le manipolazioni e attendibilità tecnica.

Il gestore è responsabile dell’adempimento dei requisiti tecnici in vigore e del corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione utilizzati.

Lettera b:

I gestori di impianti di ricarica sono tenuti a dichiarare o a far dichiarare gli impianti dall’installatore elettricista al gestore della rete di distribuzione competente. Tale obbligo si ricollega al sistema di notifica esistente per le stazioni di ricarica (obblighi di notifica e di controllo secondo l’ordinanza sugli impianti