Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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misurazione). I dati di misurazione indicano l’energia misurata in chilowattora secondo il contatore certificato. I dati di base sono memorizzati sulla piattaforma dei dati. I dati di misurazione possono essere solo instradati (inoltrati) oppure memorizzati, a seconda delle esigenze tecniche inerenti alla riscossione. Il Consiglio federale preciserà ulteriormente a livello di ordinanza i dati di base e di misurazione nonché i processi dei flussi di dati e stabilirà gli intervalli di registrazione dei dati di misurazione, i formati dei dati e le scadenze.

Capoverso 3

Secondo la LAEl vigente, il gestore della piattaforma riceve dal gestore della rete di distribuzione un compenso a copertura dei costi (art. 17i cpv. 3). La riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica costituisce un ulteriore compito per il gestore della piattaforma che non serve in senso stretto all’approvvigionamento elettrico, pertanto non rientra nel compenso dei gestori delle reti di distribuzione. Questo compito aggiuntivo sarà dunque indennizzato a parte, con le entrate dell’imposta sulla corrente di ricarica. Gli oneri connessi alla riscossione dell’imposta dovranno essere distinti con opportune chiavi di ripartizione da quelli connessi all’adempimento dei compiti secondo il diritto in materia di approvvigionamento elettrico.

Capoverso 4

La disposizione garantisce che l’UXXX e i gestori delle reti di distribuzione abbiano accesso alle informazioni archiviate sulla piattaforma dei dati, requisito indispensabile per un efficiente adempimento dei compiti. L’accesso ai dati avviene esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze dell’UXXX e dei gestori delle reti di distribuzione. Ciò significa che ogni organo può accedere esclusivamente ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti specifici.

Articolo 20 Protezione dei dati

Capoverso 1

Nell’ambito della presente legge, i dati personali sono trattati da più organi a diversi livelli (Confederazione, Cantone, privati). L’articolo 20 precisa che al trattamento di dati personali si applicano le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati. La precisazione è importante soprattutto in riferimento al trattamento di dati personali da parte degli uffici cantonali della circolazione stradale, poiché generalmente il trattamento di dati personali da parte delle autorità cantonali sottostà alla legislazione cantonale in materia di protezione dei dati.

Capoverso 2

Con l’entrata in vigore, il 1° settembre 2023, della LPD riveduta, i dati concernenti persone giuridiche non sono più dati personali ai sensi dell’articolo 5 lettera a LPD. Il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali è attualmente disciplinato negli articoli 57r e seguenti della legge sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione (LOGA; RS 172.010). Queste disposizioni si applicheranno anche al trattamento di dati di persone giuridiche da parte degli organi di riscossione nel quadro della presente legge.

Articolo 21 Determinazione della corrente di ricarica e trasmissione dei dati

Capoverso 1

La corrente di ricarica è determinata mediante dispositivi di misurazione certificati. Come base possono servire le norme per i contatori d’elettricità, stabilite nell’ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche (OSMisE; RS 941.251), che si applica ai contatori d’elettricità impiegati per la determinazione del consumo o dell’erogazione di elettricità nelle economie domestiche private, nelle aziende commerciali e nell’industria leggera. Sono tuttora esclusi i contatori d’elettricità utilizzati da clienti di passaggio nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Questa eccezione sarà abolita con la revisione dell’OSMisE. I lavori di revisione sono per il momento sospesi, ma saranno presumibilmente ripresi nel corso del 2025. Il momento preciso dipende da quando sarà fatta chiarezza sulla modifica della direttiva dell’UE sugli strumenti di misura (2014/32/UE, MID), attualmente in consultazione. Oltre alle prescrizioni sulla metrologia, per i dispositivi di misurazione ne occorreranno altre al fine di determinare la corrente di ricarica. Il Consiglio federale le potrà emanare sulla base del capoverso 3.

Dalle disposizioni transitorie dell’articolo 38 si evince che, a partire dal 1° gennaio 2030, potranno essere messi in servizio solo impianti di ricarica dotati di dispositivi di misurazione certificati.