Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 117Fedlex · Rapporto esplicativo
Anche gli impianti di ricarica esistenti, ossia messi in servizio fino al 31 dicembre 2029, che continueranno a essere utilizzati per ricaricare veicoli elettrici anche dopo l’entrata in vigore dell’imposta sulla corrente di ricarica (non obbligatoria il 1° gennaio 2030, v. art. 37) dovranno da quel momento adempiere i requisiti di cui all’articolo 21 capoverso 1, quindi essere opportunamente adeguati in precedenza. Se non adempiono i requisiti e non sono opportunamente adeguati, è vietato utilizzarli per ricaricare veicoli immatricolati cui non si applica l’imposta forfettaria secondo l’articolo 5 (v. art. 18).
L’obbligo di adeguamento non vale quindi incondizionatamente per gli impianti di ricarica esistenti; l’adeguamento è obbligatorio solo se gli impianti continuano a essere utilizzati per ricaricare veicoli elettrici immatricolati che non pagano l’imposta forfettaria di cui all’articolo 5.
Dell’adeguamento è responsabile in linea di principio il gestore dell’impianto di ricarica secondo il diritto fiscale. Se l’impianto in questione non è di proprietà del gestore secondo il diritto fiscale, questi deve provvedere affinché il proprietario proceda all’adeguamento. L’articolo 18 sancisce il divieto di ricarica su impianti non registrati o non opportunamente adeguati. Generalmente l’avvenuta registrazione di un impianto di ricarica non è nota a terzi, pertanto il proprietario dell’impianto deve assicurarsi che veicoli di terzi non siano ricaricati sul suo impianto non registrato. La mancata adozione di questa misura comporta la messa in pericolo dell’imposta da parte del proprietario secondo l’articolo 33. Va da sé che il divieto di cui all’articolo 18 si applica anche al proprietario dell’impianto di ricarica.
Capoverso 2
I gestori dell’impianto di ricarica hanno la possibilità di rinunciare alla trasmissione automatica dei dati di misurazione (autodichiarazione). Se la corrente di ricarica misurata non viene trasmessa automaticamente al gestore della rete di distribuzione, la trasmissione dei dati spetta al gestore dell’impianto di ricarica assoggettato all’obbligo di autodichiarazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla rilevazione e alla trasmissione della corrente di ricarica misurata.
Capoverso 3
Le specifiche del dispositivo di misurazione sono dettagli molto tecnici, che non sarebbe appropriato esporre a livello di legge. Tenendo in considerazione la legislazione federale sulla metrologia, il Consiglio federale stabilisce pertanto i requisiti tecnici minimi nonché le altre caratteristiche, dotazioni, funzionalità e condizioni che il dispositivo di misurazione certificato deve avere per gli scopi di cui al capoverso 1.
Articolo 22 Insorgenza del debito fiscale
Capoverso 1
Il debito fiscale insorge nel momento in cui viene erogata la corrente all’impianto di ricarica e viene quindi rilevata dal contatore certificato integrato nell’impianto o installato presso l’impianto. L’imposta è dovuta sulla corrente di ricarica rilevata. La registrazione di un impianto di ricarica di per sé non implica ancora l’insorgenza del debito fiscale.
Capoverso 2
Il debito fiscale per l’imposta forfettaria insorge quando inizia l’obbligo fiscale. L’imposta è dovuta con l’immatricolazione del veicolo, a prescindere dal suo utilizzo.
Articolo 23 Periodo fiscale
Capoverso 1
L’imposta sulla corrente di ricarica è riscossa almeno una volta all’anno dai gestori delle reti di distribuzione e fatturata. La periodicità della riscossione dovrebbe basarsi in particolare sulla corrente di ricarica rilevata o sul debito fiscale maturato. Se l’imposta dovuta annualmente sugli impianti di ricarica privati è di norma piuttosto modesta, quella sugli impianti di ricarica pubblici può essere molto elevata, pertanto è opportuna una periodicità di riscossione breve.
Le modalità di pagamento, incluse la periodicità e le scadenze, sono stabilite dal Consiglio federale a livello di ordinanza. L’imposta sulla corrente di ricarica è generalmente riscossa dal gestore della rete di distribuzione presso il gestore dell’impianto di ricarica. I gestori delle reti di distribuzione avranno la possibilità di fatturare al consumatore finale l’imposta sulla corrente di ricarica per ogni punto di prelievo secondo le stesse modalità di pagamento e contestualmente alla fatturazione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete e di altre prestazioni.