Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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Capoverso 2
L’imposta forfettaria è riscossa dai Cantoni (uffici cantonali della circolazione stradale) e il Consiglio federale stabilirà a livello di ordinanza le modalità di pagamento, incluse la periodicità e le scadenze, tenendo conto per quanto possibile delle modalità cantonali di pagamento delle imposte sui veicoli a motore e delle disposizioni cantonali applicabili di volta in volta. In considerazione dell’importo generalmente esiguo, si rinuncia a contemplare la possibilità di pagamenti rateali, di conseguenza l’imposta è riscossa solo una volta all’anno.
Articolo 24 Esigibilità e prescrizione
Il Consiglio federale stabilisce l’esigibilità e a partire da quanto un’imposta non pagata non può più essere giuridicamente reclamata (prescrizione).
Articolo 25 Misure amministrative in caso di imposta forfettaria
Capoverso 1
Le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione rifiutano o revocano la licenza di circolazione e ritirano la targa per i veicoli svizzeri dopo sollecito infruttuoso del detentore del veicolo.
Capoverso 2
Il capoverso stabilisce che, se una delle misure di cui all’articolo 25 riguarda soltanto un determinato veicolo elettrico, le targhe trasferibili possono continuare a essere utilizzate per i veicoli non interessati dalla misura.
Articolo 26 Controlli dei gestori delle reti di distribuzione
Capoverso 1
I gestori delle reti di distribuzione possono controllare anche in loco i dispositivi di misurazione e di comunicazione dell’impianto di ricarica in presenza di indicazioni di malfunzionamenti nella registrazione e nella trasmissione dei dati di misurazione. In caso di sospetta violazione della legge (p. es. manipolazione del contatore), il gestore della rete di distribuzione è tenuto a trasmettere il caso all’UXXX per il perseguimento.
Capoverso 2
I gestori delle reti di distribuzione non sono tenuti a effettuare i controlli autonomamente, ma possono delegare il compito anche a installatori elettricisti in possesso di un’autorizzazione generale d’installazione secondo gli articoli 7 e 8 OIBT.
Articolo 27 Vigilanza
La disposizione contiene un elenco non esaustivo delle principali competenze dell’UXXX in relazione alla sua attività di vigilanza.
Lettera a: all’autorità federale è conferita la competenza generale di effettuare controlli presso i gestori delle reti di distribuzione e gli organi d’esecuzione cantonali in riferimento all’applicazione unitaria della legge. In particolare verificano se la determinazione dell’imposta, l’incasso e il trasferimento delle entrate alla Confederazione avvengono in modo corretto.
Lettera b: l’UXXX ha la possibilità, all’occorrenza, di esercitare il proprio diritto di consultazione anche in loco presso la sede dei gestori delle reti di distribuzione e degli uffici cantonali della circolazione stradale. Come alternativa, può richiedere che i documenti necessari gli siano recapitati in forma cartacea o elettronica.
Lettera c: in caso di sospette irregolarità in riferimento alla riscossione dell’imposta, può anche disporre provvedimenti d’inchiesta (p. es. controlli a campione, indagini) o svolgerli in modo autonomo.
Articolo 28 Assistenza amministrativa
I dati sono comunicati all’autorità federale d’ufficio o su richiesta fondata. Di conseguenza, oltre a dare seguito alle richieste dell’autorità federale, i soggetti responsabili (in particolare il gestore della piattaforma e il gestore della rete di distribuzione) sono autorizzati a scambiarsi di propria iniziativa i dati necessari al controllo da parte dell’autorità federale.