Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Sezione 6: Protezione giuridica

Articolo 29 Principio

La protezione giuridica nell’ambito della presente legge si fonda sulle disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.

Articolo 30 Rimedi giuridici

Capoverso 1

Le contestazioni contro l’importo dell’imposta devono essere presentate entro 60 giorni dalla ricezione della fattura direttamente agli organi d’esecuzione competenti (GRD o organi d’esecuzione cantonali).

Capoversi 2 e 3

L’organo d’esecuzione competente è tenuto a verificare la correttezza dell’imposta fatturata. Se ritiene infondata la contestazione della persona imponibile, emana una decisione contro la quale la persona imponibile può interporre ricorso dinanzi all’UXXX.

Sezione 7: Disposizioni penali

Articolo 31 Infrazioni fiscali

In analogia con altre leggi tributarie della Confederazione, la sottrazione e la messa in pericolo dell’imposta sono infrazioni fiscali, disciplinate in due articoli separati (art. 32 e 33). Le fattispecie penali sono formulate in modo aperto in riferimento alla possibile cerchia di autori («chiunque»), tuttavia concernono in primo luogo le persone imponibili secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a (gestori degli impianti di ricarica). Ai detentori di veicoli elettrici immatricolati in Svizzera (art. 6 cpv. 1 lett. b) è fatturata l’imposta forfettaria secondo l’articolo 5. In caso di mancato pagamento, sarà avviata una procedura d’esecuzione e si esaminerà la possibilità di adottare misure amministrative (art. 25).

Articolo 32 Sottrazione dell’imposta

La fattispecie riguarda le infrazioni enumerate nel capoverso 1, lettere a–d, che comportano la sottrazione totale o parziale dell’imposta. L’atto di cui alla lettera a consiste nella manipolazione tecnica dell’impianto di ricarica in modo che la corrente di ricarica non viene rilevata correttamente e l’onere fiscale si riduce. La fattispecie della sottrazione è adempiuta anche se viene violato il divieto di ricarica su un impianto non registrato (lett. b). Ciò riguarda in primo luogo i detentori di veicoli che ricaricano il loro veicolo su un impianto proprio, ma non debitamente registrato. La lettera c concerne i casi in cui il gestore di un impianto di ricarica ottiene un’esenzione fiscale o una restituzione indebita fornendo informazioni errate. La fattispecie di cui alla lettera d riguarda i rari casi non punibili secondo le lettere a–c e da cui la persona imponibile stessa o anche un’altra persona trae un vantaggio fiscale. Il tentativo è punibile (cpv. 2).

La multa si basa sull’importo dell’imposta sottratta. Se l’autore ha agito intenzionalmente, il capoverso 1 stabilisce che sia punito con una multa fino al quintuplo dell’imposta sottratta. Se ha agito per negligenza, la multa può ammontare fino al triplo dell’imposta sottratta (punto 3).

Se non possono essere determinati esattamente, ai sensi del capoverso 4 l’imposta sottratta o il profitto fiscale indebito sono stimati nell’ambito della procedura amministrativa.

Articolo 33 Messa in pericolo dell’imposta

Questa fattispecie penale concerne le violazioni degli obblighi nell’ambito della determinazione della corrente di ricarica e della dichiarazione dell’impianto di ricarica. Dal momento che la violazione degli obblighi procedurali secondo il capoverso 1 rappresenta una messa in pericolo astratta dell’imposta, la multa non si orienta su un importo concreto, bensì si colloca entro limiti stabiliti delle comminatorie: fino a 20 000 franchi in caso di atto intenzionale (punto 1) e fino a 10 000 franchi in caso di negligenza (punto 2).

Articolo 34 Perseguimento penale da parte dell’UXXX

Al giudizio e al perseguimento degli atti punibili da parte dell’UXXX si applica la DPA, conformemente a quanto previsto anche in altre leggi federali (p. es. nella LRTV).