Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 8: Disposizioni finali

Articolo 35 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della presente legge, inclusa l’emanazione delle necessarie disposizioni d’esecuzione (cpv. 1). Può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private (cpv. 2).

Come esposto nel punto 6.2.5, per ragioni di praticabilità è previsto di affidare la riscossione dell’imposta forfettaria agli uffici cantonali della circolazione stradale, che già riscuotono le imposte cantonali sui veicoli a motore e presso i quali i veicoli sono già registrati.

Ai gestori della rete di distribuzione sono attribuiti compiti connessi alla riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica. Essi riscuotono già il corrispettivo per l’utilizzazione della rete presso i consumatori finali e gli impianti di ricarica sono collocati in gran parte dietro il punto di misurazione del gestore della rete di distribuzione, pertanto è possibile attribuirli a un punto di misurazione e, di conseguenza, a un consumatore finale. Si creano così sinergie, poiché la riscossione dell’imposta si basa su strutture e processi già consolidati e non è necessario istituire un’apposita autorità esecutiva con i costi che ne conseguono.

È inoltre previsto di utilizzare la piattaforma dei dati secondo la LAEl, il che consente di sfruttare ulteriori sinergie. La costituzione e l’organizzazione del gestore della piattaforma sono disciplinate negli articoli 17h e 17i LAEl. Allo stato attuale il futuro gestore della piattaforma non è ancora noto.

Articolo 36 Modifica di altri atti normativi

La presente legge rende necessario apportare modifiche ad altre leggi, più precisamente modifiche puntuali alla LIOm, alla LUMim, alla LAEl e alla LCStr.

Articolo 37 Disposizioni transitorie: imposta forfettaria invece dell’imposta sulla corrente di ricarica Capoverso 1

L’articolo 37 costituisce una soluzione transitoria che consente al Consiglio federale di introdurre un regime semplificato sotto forma di imposta forfettaria annuale per i veicoli elettrici, sintanto che non sarà predisposta l’infrastruttura (piattaforma dei dati, adeguamento degli impianti di ricarica esistenti, collegamento degli impianti di ricarica alla piattaforma) per la rilevazione della corrente di ricarica. La disposizione transitoria è necessaria poiché l’infrastruttura sarà presumibilmente disponibile nel 2035 circa. Senza di essa, dal 2030 verrà a mancare circa un miliardo di franchi di entrate ogni anno (in aumento di anno in anno).

Con questa disposizione transitoria il Consiglio federale dispone di uno strumento semplice ed efficace per assicurare le entrate fino a quando non sarà realizzata l’infrastruttura necessaria per la rilevazione della corrente di ricarica.

Ai generi di veicoli

a. motoveicoli,

b. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,

c. ciclomotori (ciclomotori veloci, monopattini autobilanciati e ciclomotori pesanti)

si applica l’imposta forfettaria dall’entrata in vigore della legge secondo l’articolo 5. I veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate sono esentati dall’imposta forfettaria prevista dalla soluzione transitoria (v. punto 6.1.3.4). La soluzione transitoria non riguarda quindi i veicoli commerciali leggeri a propulsione elettrica con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate e fino a 4,25 tonnellate (cosiddetti «veicoli Bourgeois», v. excursus al punto 2.1.3.3).

Secondo l’articolo 23 capoverso 2, l’imposta forfettaria è riscossa una volta all’anno.

Capoverso 2

Il Consiglio federale determina la data d’introduzione e la fine dell’imposizione forfettaria. Attualmente si ipotizza che l’imposizione forfettaria cominci con l’entrata in vigore della legge e sarà mantenuta all’incirca sino alla fine del 2034. Il Consiglio federale potrebbe abolire l’imposta forfettaria per la fine del 2034, in modo che dal 2035 l’imposta sulla corrente di ricarica sostituisca la disposizione transitoria, purché siano adempiuti tutti i necessari requisiti tecnici e organizzativi per la riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica.