Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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Capoverso 3
L’importo dell’imposta forfettaria varia in funzione del peso totale del veicolo: quanto più un veicolo è pesante, tanto più aumenta l’imposta annuale.
Articolo 38 Disposizioni transitorie: impianti di ricarica
A partire dal 1° gennaio 2030, i nuovi impianti di ricarica devono essere dotati di dispositivi di misurazione certificati per garantire la futura riscossione della tassa. Tale obbligo non si applica agli impianti presso i quali si ricaricano esclusivamente i «piccoli veicoli» di cui all’articolo 5 che pagano l’imposta forfettaria (v. anche commenti all’articolo 21).
Articolo 39 Referendum ed entrata in vigore
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo. Il Consiglio federale è incaricato di determinare l’entrata in vigore della LIVE.
Allegato 1
Numero 1 Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali
Articolo 2 capoverso 2bis, 12 capoverso 3 e allegato 1
Le modifiche da apportare all’articolo 2 capoverso 2bis, all’articolo 12 capoverso 2 e all’allegato 1 sono identiche a quelle previste nella variante relativa al chilometraggio. Qui ci si limita dunque a rimandare alle spiegazioni di tali modifiche esposte nel punto 3.2.
Numero 2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli mi-
nerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo
Articolo 4 capoverso 2
L’articolo 4 LIOm disciplina l’assegnazione dei mezzi del FSTS ai diversi settori di compiti secondo l’articolo 86 capoverso 3 lettere a–g Cost. Con l’introduzione dell’imposta sulla corrente di ricarica viene riformulato il capoverso 2, applicando la vigente disposizione per l’imposta sugli oli minerali specularmente anche alla nuova imposta. Per agevolare la comprensione, la disposizione è suddivisa nelle lettere a e b.
Lettera a
La lettera a corrisponde al disciplinamento vigente. È stabilito che almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. deve essere utilizzato per la quota dei contributi (art. 86 cpv. 3 lett. d ed e Cost.) non direttamente vincolati alle opere, da stabilire per quattro anni.
Lettera b
La lettera b disciplina la quota del prodotto netto della nuova imposta. L’equivalente del 27 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo corrisponde all’8 per cento del prodotto netto della nuova imposta che non è suddiviso in imposta di consumo e supplemento.
Numero 3 Legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico
Articolo 17g capoverso 1 lettera e (nuova) e 4 lettera f (nuova)
All’articolo 17g LAEl è aggiunto che i dati di base e di misurazione possono essere scambiati tra i soggetti di cui all’articolo 17g capoverso 1 anche per la riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica. È previsto che il Consiglio federale possa ampliare le funzioni e i processi della piattaforma dei dati necessari alla riscossione dell’imposta sulla ricarica. Con il termine trattamento si intende ogni forma di gestione dei dati, per esempio la raccolta, il salvataggio, la divulgazione ecc.
Articolo 17i capoverso 3 e 3bis(nuovo)
Il capoverso 3 rimane invariato dal punto di vista del contenuto, tuttavia deve essere modificato per motivi di tecnica legislativa. Secondo l’articolo 17i capoverso 3 LAEl, i costi sostenuti dal gestore della piattaforma dei dati sono interamente coperti con un’indennità conforme al principio di causalità riscosso dai gestori delle reti di distribuzione per ogni punto di misurazione. Tali costi sono sostenuti per gli scopi secondo i vigenti articoli 17f e 17g capoverso 1 lettere a-d.