Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 122Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 3bisè introdotto perché, con l’utilizzo della piattaforma dei dati per la riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica si aggiunge un nuovo scopo, introdotto a prescindere dai compiti principali dei gestori delle reti di distribuzione. I costi aggiuntivi sostenuti dal gestore della piattaforma devono essere rilevati separatamente e coperti con le entrate generate dall’imposta sulla ricarica. È dunque necessario scorporare i costi diretti e stabilire anche una quota dei costi totali. Tali costi sono indennizzati con le entrate delle imposte nell’ambito di un’ordinanza del DFF.

Numero 4 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Articolo 11 capoverso 2 lettere c e d (nuova)

Le modifiche della lettera c sono unicamente di natura tecnico-legislativa in quanto è introdotta l’abbreviazione della legge sul traffico pesante.

Lettera d (nuova): in futuro sarà possibile anche rifiutare la licenza di circolazione se non è provato che l’imposta forfettaria dovuta è stata interamente pagata, dunque è necessario aggiungere la presente lettera.

Articolo 16 capoverso 5 lettere a e abis(nuova)

Le modifiche della lettera a sono unicamente di natura tecnico-legislativa in quanto è introdotta l’abbreviazione della legge sul traffico pesante.

Lettera abis(nuova): in analogia con l’articolo 11 capoverso 2 lettera d, la licenza di circolazione sarà revocata anche in caso di mancato pagamento dell’imposta forfettaria dovuta secondo la LIVE. Ciò presuppone un sollecito infruttuoso.

Articolo 89b lettera j

L’articolo 89b elenca i compiti che il SIAC serve ad adempiere. La vigente lettera j deve essere opportunamente integrata poiché una parte dei dati del SIAC servirà anche per riscuotere l’imposta forfettaria secondo la LIVE.

Articolo 89d lettera f

La disposizione è stata aggiunta con il messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sul traffico pesante e il credito d’impegno per il finanziamento di un nuovo sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Nel presente contesto, è da integrare con l’imposta sulla corrente di ricarica secondo il progetto di legge in esame.

Allegato 2

L’imposta forfettaria annuale per i motoveicoli svizzeri nonché per i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore si basa sul peso totale del veicolo ed è suddivisa in sette categorie di peso.

Allegato 3

Numero 1 Importo

Numero 1.1 Automobili

L’importo dell’imposta forfettaria si basa sul peso totale del veicolo: quanto più un veicolo è pesante, tanto più aumenta l’imposta annuale. L’importo minimo per un’automobile è pari a 106 franchi all’anno (per veicoli fino a 800 kg) e sale fino a 823 franchi per i veicoli rientranti nella massima categoria di peso (3401–3500 kg).

Numero 1.2 Minibus, autofurgoni e autoveicoli leggeri

L’importo dell’imposta forfettaria si basa sul peso totale del veicolo: quanto più un veicolo è pesante, tanto più aumenta l’imposta annuale. L’importo minimo per minibus, autofurgoni e autoveicoli leggeri è pari a 99 franchi all’anno (per veicoli fino a 1100 kg) e sale fino a 646 franchi per i veicoli rientranti nella massima categoria di peso (3401–3500 kg).