Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Imposta sulla corrente di ricarica

In base a una prima stima, per l’esecuzione dell’imposta sulla corrente di ricarica il fabbisogno di personale si attesta approssimativamente a 30 equivalenti a tempo pieno. In una fase iniziale antecedente al 2035, occorre istituire la nuova unità organizzativa e i sistemi necessari (p. es. definire i requisiti per la piattaforma dei dati) nonché istruire e supportare i gestori delle reti di distribuzione (che riscuotono l’imposta). Durante la fase operativa, invece, si devono garantire l’informazione e il supporto dei gestori delle reti di distribuzione nonché la vigilanza su di loro (controlli periodici), il trattamento di casi particolari e dei reclami contro le decisioni degli organi d’esecuzione (GRD) e la verifica dei flussi finanziari.

8.1.3 Imposta sul valore aggiunto

Soluzione transitoria con l’imposta forfettaria

L’imposta forfettaria prevista per la soluzione transitoria non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (v. excursus seguente), che pertanto non genera alcun gettito IVA per la Confederazione. Ciò comporta una moderata riduzione delle entrate per il bilancio generale della Confederazione rispetto alla situazione attuale con le imposte sugli oli minerali (v. anche punto 2.1.5).

Imposta sulla corrente di ricarica

L’imposta sulla corrente di ricarica è soggetta solo in parte all’imposta sul valore aggiunto (v. excursus seguente). Con la nuova imposta la Confederazione genera quindi un certo gettito IVA. Tuttavia, dal momento che l’imposta sulla corrente di ricarica non è soggetta all’IVA in ogni caso, le entrate sono inferiori rispetto alla situazione attuale con le imposte sugli oli minerali. A differenza della variante relativa al chilometraggio, per la quale l’IVA viene meno in ogni caso in una prima fase, quindi può essere compensata da una tassa più elevata e dalla conseguente distribuzione delle entrate, la compensazione non è possibile nella variante relativa alla corrente di ricarica, perché in determinati casi equivarrebbe di fatto a una «doppia imposizione dell’IVA».

Excursus: le imposte della variante relativa alla corrente di ricarica sono soggette all’imposta sul valore aggiunto? Imposta sulla corrente di ricarica:

in linea di principio l’imposta sulla corrente di ricarica non è soggetta all’IVA se viene riscossa dalla Confederazione, dal momento che in questo caso la Confederazione non fornisce una prestazione concreta alle persone imponibili, bensì utilizza l’imposta in particolare per finanziare i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale. Non c’è dunque alcun rapporto di prestazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto tra la Confederazione, che riscuote l’imposta, e le persone che sono tenute a pagarla. Tuttavia, la situazione cambia se il gestore di un impianto di ricarica assoggettato all’IVA addebita l’imposta sulla corrente di ricarica, unitamente alla bolletta per l’elettricità erogata, ai detentori di veicoli elettrici. In questo caso l’imposta sulla corrente di ricarica rientra nella base di calcolo per l’imposta sul valore aggiunto, come l’imposta sugli oli minerali nella fornitura di carburanti. Il gestore dell’impianto di ricarica funge da fornitore di prestazioni e il detentore del veicolo è il beneficiario della prestazione. Secondo l’articolo 24 capoverso 1 della legge del 12 giugno 200989 sull’IVA (LIVA), l’imposta sulla corrente di ricarica dovuta dal fornitore della prestazione (gestore dell’impianto di ricarica) è compresa nella base di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto, cui soggiace all’aliquota normale, attualmente pari all’8,1 per cento.

Concludendo: in linea di principio l’imposta sulla corrente di ricarica non è assoggettata all’IVA, ma può esserlo in determinate situazioni. Per stabilirlo, va verificato chi (ri)addebita l’imposta sulla corrente di ricarica.

89 RS 641.20