Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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8.6.4 Potenziale di elusione e frode
L’imposta sulla corrente di ricarica lascia spazio a diverse possibilità di elusione, rappresentate soprattutto dall’utilizzo di impianti di ricarica non registrati. Possono configurarsi diverse opzioni: ricaricare con un cavo d’emergenza da una presa domestica, con un impianto mobile da una presa industriale oppure tramite una wallbox non registrata. L’imposta può essere elusa anche con una wallbox registrata, utilizzando la presa domestica. Se il veicolo viene ricaricato durante la notte (per 10 ore) da una presa domestica, la quantità di energia immagazzinata consente di percorrere circa 100 chilometri con un consumo approssimativo di 18 kWh/100 km. Questa distanza è sufficiente nella vita quotidiana della maggior parte degli utenti.
A ciò si aggiunge che, nell’ambito della ricarica bidirezionale (v. excursus al punto 6.2.1), potrebbero essere ottenute indebite restituzioni dell’imposta, come nel caso in cui un veicolo viene ricaricato su un impianto non registrato e l’energia immagazzinata è poi reimmessa in rete tramite un impianto di ricarica registrato. Inoltre, l’immissione in rete di energia su un impianto di ricarica registrato potrebbe avvenire tramite una batteria stazionaria intermedia, per esempio con l’energia proveniente da un impianto fotovoltaico. In entrambi i casi l’imposta sarebbe restituita, sebbene non sia stata precedentemente riscossa alcuna imposta sulla quantità di corrente di ricarica reimmessa nella rete.
Non è dato sapere fino a che punto saranno sfruttate le possibilità di elusione. L’incentivo all’elusione potrebbe essere contrastato dai rischi per la sicurezza e dagli svantaggi in termini di efficienza. È senz’altro possibile effettuare la ricarica dalle prese domestiche, che tuttavia non sono progettate per sopportare intensità di corrente fino a 16 ampere in modo continuativo, come richiesto da molti caricabatterie. A lungo termine ciò può provocare un surriscaldamento delle prese e delle linee elettriche, nei casi estremi addirittura incendi. Le wallbox, invece, sono progettate per questi carichi permanenti e offrono ulteriori dispositivi di sicurezza, come gli interruttori di protezione dai guasti. Inoltre sono più efficienti: nella ricarica dalle prese domestiche si perde circa il 30 per cento dell’energia, con le wallbox il 10 per cento. Da un test dell’ADAC è risultato l’otto per cento circa di differenza media tra la ricarica da una presa domestica e quella da una wallbox92.
Tuttavia, per risparmiare l’imposta sulla corrente di ricarica, sempre più utenti potrebbero optare per le prese domestiche poco sicure e inefficienti. Non è quindi da escludere che l’introduzione dell’imposta sulla corrente di ricarica accresca indirettamente il rischio di incendi e il consumo di elettricità.
9 Aspetti giuridici della variante relativa alla corrente di ricarica
9.1 Costituzionalità
Il presente progetto si basa sulla nuova lettera f dell’articolo 131 capoverso 1 Cost. Queste disposizioni conferiscono alla Confederazione la facoltà di riscuotere una particolare imposta di consumo sui mezzi di propulsione di veicoli a motore non alimentati dai carburanti di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e.
Secondo il principio di legalità nel diritto tributario, le imposte e le tasse devono essere stabilite in senso formale in una legge che contenga anche le disposizioni essenziali riguardanti il soggetto fiscale, l’oggetto fiscale, la determinazione materiale (ed eventualmente temporale), inclusa l’aliquota fiscale. Inoltre, se il tipo di imposta lo consente, devono essere osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure quello dell’imposizione secondo la capacità economica. Con il presente progetto i principi dell’imposizione fiscale sanciti negli articoli 127 capoversi 1 e 2 Cost. sono rispettati.
9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Durante la fase transitoria (2030−2034) non sarà riscossa l’imposta forfettaria sui veicoli esteri, come previsto invece per i veicoli svizzeri. A partire dal 2035 l’imposta forfettaria riscossa in casi eccezionali per una piccola parte dei veicoli svizzeri (motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, ciclomotori) non sarà applicata ai veicoli esteri.
92 https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/ladeverluste-elektroauto-studie/ .