Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 133Fedlex · Rapporto esplicativo
9.8 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere disciplinati in una legge federale in particolare la cerchia dei contribuenti, l’oggetto e il calcolo dei tributi (lett. d) nonché gli obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione del diritto federale (lett. f). Questi aspetti sono considerati nel presente atto normativo.
Il progetto di legge contiene norme di delega a emanare ordinanze nella misura in cui il Consiglio federale, quale organo competente, può emanarne nei limiti fissati dalla legge. Tali deleghe sono necessarie in quanto riguardano regolamentazioni il cui grado di precisazione trascenderebbe il livello di legge. Sulla base delle prescrizioni contenute negli articoli di legge, l’autorizzazione a legiferare della legge è inoltre sufficientemente precisata.
Nel presente progetto sono delegate competenze legislative nell’articolo 3 capoversi 4 e 5, articolo 10, articolo 11 capoversi 2 e 3, articolo 13 capoversi 1 e 2, articolo 14 capoverso 3, articolo 15 capoverso 3, articolo 19 capoverso 2, articolo 21 capoverso 3 e negli articoli 24, 35 e 37 LIVE. Per le motivazioni si rimanda ai commenti agli articoli in questione.
9.9 Protezione dei dati
9.9.1 Dati personali93
L’esecuzione del presente atto normativo richiede il trattamento di dati personali da parte degli uffici cantonali della circolazione stradale, dei GRD e dell’autorità federale. Nell’ambito di eventuali perseguimenti penali per infrazioni alla LIVE, l’autorità federale tratterà dati personali degni di particolare protezione. La presente legge prevede quindi un’apposita base giuridica. Per il trattamento di dati personali non degni di particolare protezione è sufficiente una base giuridica a livello di ordinanza che il Consiglio federale creerà a seguito del presente progetto di legge. Ai dati personali nel SIAC trattati dagli uffici cantonali della circolazione si applicano a titolo sussidiario le disposizioni sul trattamento dei dati previste dal diritto sulla circolazione stradale (art. 89d LCStr e OSIAC).
9.9.2 Riscossione dell’imposta
Ai sensi dell’articolo 5 lettera i LPD, sono organi federali le persone alle quali sono affidati compiti federali. Se queste persone operano in adempimento di tali compiti, a esse si applicano le disposizioni concernenti il trattamento dei dati da parte di organi federali (art. 33-42 LPD). Gli uffici cantonali della circolazione stradale e i GRD incaricati di trattare dati personali nel quadro della presente legge sono autorità federali ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati.
Per riscuotere l’imposta sulla corrente di ricarica sono trattati dati di misurazione e di base. I dati di misurazione indicano la quantità di elettricità erogata all’impianto di ricarica (kWh). Il contatore (kWh) rileverà la quantità di energia erogata in determinati momenti o durante un certo periodo. Gli intervalli di lettura del contatore e i formati di rilevazione dell’energia non sono ancora stati stabiliti e saranno determinati in seguito a livello di ordinanza o nelle linee guida del settore elettrico sulla base dei requisiti tecnici di rilevazione. L’imposta deve essere riscossa almeno una volta all’anno, pertanto lo stato del contatore deve essere rilevato almeno con la stessa frequenza. Tuttavia, sono opportuni intervalli più brevi in caso di malfunzionamento per garantire la tracciabilità.
I dati di base servono a identificare l’impianto di ricarica (p. es. numero ID, attribuzione a un punto di misurazione/contatore) e la persona imponibile che vi è collegata. Le persone imponibili (gestori di un impianto di ricarica) possono essere persone fisiche o giuridiche. Anche i dati di base saranno precisati
93 Ai sensi del presente progetto di legge, anche le persone giuridiche possono essere gestori di impianti di ricarica. Con l’entrata in vigore, il 1° settembre 2023, della nuova legislazione sulla protezione dei dati, i dati concernenti le persone giuridiche non rientrano più nel campo di applicazione della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati. Analoghe disposizioni per il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali sono ora contenute negli articoli 57r segg. della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione (LOGA; RS 172.010). Le spiegazioni sulla protezione dei dati al punto 9.9 del rapporto esplicativo si applicano dunque, fatti i debiti mutamenti, anche ai dati concernenti le persone giuridiche che sono trattati nell’ambito della riscossione dell’imposta secondo la presente legge.