Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 134Fedlex · Rapporto esplicativo

successivamente da parte del Consiglio federale a livello di ordinanza o sotto forma di linea guida emanata dalla competente autorità federale o dal settore sulla base dei requisiti organizzativi, amministrativi e tecnici inerenti alla riscossione.

I dati di base e di misurazione non sono dati personali degni di particolare protezione né consentono di svolgere una profilazione. I dettagli in riferimento alla protezione dei dati possono essere disciplinati in seguito a livello di ordinanza da parte del Consiglio federale.

La riscossione dell’imposta forfettaria (soluzione transitoria e soluzione generale per i «piccoli veicoli») si basa unicamente sui dati già registrati nel SIAC sulla persona imponibile e sul veicolo. Non sono raccolti altri dati personali. Le necessarie modifiche alla LCStr vigente sono apportate unitamente al progetto di legge. I veicoli esteri non sottostanno in alcun caso all’imposta forfettaria, pertanto si può rinunciare a commentare le disposizioni dell’Unione europea in materia di protezione dei dati (in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati). Anche qui i dati trattati non sono personali né si dovrà o si potrà effettuare una profilazione con essi.

9.9.3 Perseguimento penale da parte dell’autorità federale

Le infrazioni alla presente legge o la riscossione dell’imposta sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA94. Al riguardo vengono trattati anche dati personali degni di particolare protezione, a seconda dell’esito della procedura. Le basi necessarie al trattamento di dati degni di particolare protezione da parte dell’autorità federale ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati sono contenute nell’articolo 3 capoverso 4 del progetto di legge, pertanto si rinvia ai commenti relativi a questa disposizione. Inoltre si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute nel capo terzo della DPA.

9.9.4 Rischio per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate

La riscossione della presente imposta implica inevitabilmente il trattamento di dati personali. Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LPD, il titolare del trattamento effettua previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment, DPIA) quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Un rischio elevato, in particolare in caso di utilizzazione di nuove tecnologie, risulta dal tipo, dall’entità, dalle circostanze e dallo scopo del trattamento (art. 22 cpv. 2 LPD). Un primo esame preliminare dei rischi nell’ambito dell’elaborazione della LIVE ha messo in evidenza che il previsto trattamento dei dati non comporta presumibilmente un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate, pertanto non è stata effettuata una DPIA. A prescindere da ciò, eseguire una DPIA appare sproporzionato allo stato attuale già solo per il fatto che sono poste in consultazione due varianti. Per garantire la protezione dei dati è previsto che i rischi in materia per i diritti fondamentali delle persone interessate siano nuovamente esaminati in maniera approfondita una volta decisa la variante da attuare interpellando l’Incaricato. Se dall’esame risultasse necessario eseguire una DPIA, vi si procederà parallelamente all’elaborazione del messaggio.

94 RS 313.0