Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 132Fedlex · Rapporto esplicativo
Con l’introduzione dell’imposta sulla corrente di ricarica (dal 2035), i veicoli elettrici svizzeri ed esteri che si ricaricano sugli appositi impianti saranno sottoposti allo stesso disciplinamento. Di conseguenza, pagheranno l’imposta sulla corrente di ricarica anche i conducenti di veicoli esteri se effettuano la ricarica in Svizzera. L’imposizione della corrente di ricarica è quindi analoga a quella degli oli minerali.
Le spiegazioni concernenti la compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera per la variante relativa al chilometraggio riportati al punto 5.2 si applicano per analogia anche alla variante relativa alla corrente di ricarica. Questa variante è compatibile con l’Accordo sui trasporti terrestri tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea. Non si ravvedono altri impegni internazionali della Svizzera che potrebbero ostare all’introduzione dell’imposta sulla corrente di ricarica.
9.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera a Cost., le modifiche della Costituzione federale sottostanno a referendum obbligatorio e sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni. Le modifiche degli articoli 86 e 131 Cost. sono dunque emanate sotto forma di decreto federale sottostante a referendum obbligatorio (art. 163 cpv. 2 Cost.).
Importanti disposizioni contenenti norme di diritto devono essere previste da una legge in senso formale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze (art. 22 cpv. 4 LParl). Il presente progetto prevede che la Confederazione riscuota un’imposta sulla corrente di ricarica dai soggetti imponibili, stabilendo le competenze per la riscossione. Poiché in tal modo la Confederazione interviene in termini generali e astratti nei diritti delle persone fisiche e giuridiche, le presenti disposizioni devono essere emanate dall’Assemblea federale sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. c e d Cost. in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 LParl).
9.4 Classificazione ai sensi del diritto in materia fiscale
Le spiegazioni riportate al punto 5.4 concernenti la classificazione ai sensi del diritto in materia fiscale per la variante relativa al chilometraggio si applicano per analogia anche alla variante relativa alla corrente di ricarica. Per questa variante, tuttavia, il prelievo di corrente di ricarica comporta in determinati casi una fornitura di merci; di conseguenza, anche l’imposta sulla corrente di ricarica, così come quella sugli oli minerali, è assoggettata all’imposta sul valore aggiunto se un gestore di impianti di ricarica assoggettato all’IVA rifattura al detentore di un veicolo elettrico l’imposta sulla corrente di ricarica insieme all’elettricità erogata.
9.5 Assoggettamento al freno alle spese
Il presente progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che comportano spese superiori a una delle soglie previste).
9.6 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il principio di sussidiarietà e il principio dell’equivalenza fiscale sono rispettati. La ripartizione dei compiti garantisce un disciplinamento unitario. L’attuale ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni non subisce modifiche sostanziali.
9.7 Conformità ai principi della legge sui sussidi
Il progetto non contiene nuove disposizioni in materia di sussidi.