Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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• L’introduzione di una tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici consente ora una distinzione gene-
rale tra diversi generi di veicoli, in modo da rendere semplice l’esenzione dei veicoli «non-road». Un sistema di restituzione come per le imposte sugli oli minerali o l’applicazione di tariffe ridotte farebbe calare gli introiti, che si troverebbero in un rapporto disequilibrato rispetto ai costi di riscossione.
In considerazione di un’elettrificazione relativamente lenta e delle suddette restituzioni fiscali, le entrate della tassa sui veicoli elettrici «non-road» sarebbero molto limitate (per il 2030 le stime indicano entrate lorde di 5 mio. di fr., per il 2040 di 13 mio. di fr.). Ai fini del finanziamento delle strade si può dunque rinunciare all’imposizione di questi veicoli.
Dove viene riscossa la tassa? (Campo di applicazione territoriale)
Sono imponibili tutti i chilometri percorsi nel territorio dogale svizzero (di seguito, per semplicità e per una migliore comprensione, designato talvolta soltanto come «Svizzera»; v. anche il seguente excursus). Questa regolamentazione ha importanti ripercussioni sulla specificazione tecnica del sistema di riscossione, poiché presuppone la possibilità di distinguere tra i chilometri percorsi in Svizzera e quelli all’estero, rendendo difficile l’attuazione concreta (v. anche i commenti sul sistema di riscossione al punto 2.1.6). È stato scelto il territorio doganale per analogia con la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), ma anche perché la tassa sui mezzi pesanti elettrici sarà riscossa attraverso il sistema della TTPCP in modo da non dover ricorrere a due sistemi diversi per il traffico pesante e ridurre gli oneri sia per la Confederazione sia per le persone imponibili. Il sistema di riscossione della TTPCP non distingue tra «Svizzera» e «territorio doganale».
La limitazione dell’obbligo fiscale ai chilometri percorsi in Svizzera è scelta anche perché, a lungo termine, non si può escludere che altri Paesi europei riscuotano una tassa analoga, che comporterebbe una doppia imposizione dei detentori di veicoli domiciliati in Svizzera per i chilometri percorsi all’estero.
Anche per gli oli minerali il campo di applicazione territoriale è limitato al territorio doganale svizzero perché le imposte sono dovute all’acquisto del carburante nel territorio doganale, nonostante il carburante possa essere utilizzato per circolare in Svizzera e all’estero. È possibile quindi che i detentori di veicoli residenti in Svizzera facciano rifornimento all’estero (p. es. per prezzi più economici), ma utilizzino il veicolo prevalentemente in Svizzera e, viceversa, che i detentori di veicoli residenti all’estero si riforniscano di carburante in Svizzera versando così l’imposta elvetica sugli oli minerali per poi utilizzare il proprio veicolo prevalentemente nel Paese di origine. Da questo punto di vista una tassa sul chilometraggio non ha più lo stesso impatto delle imposte sugli oli minerali.
Excursus sul territorio doganale
Dicasi territorio doganale il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 1 della legge del 18 marzo 200518 sulle dogane; LD). Tra le enclavi doganali estere si annovera in particolare il Principato del Liechtenstein, mentre il Comune di Samnaun è un’enclave doganale svizzera.
Secondo il vigente trattato di unione doganale19 sottoscritto tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le imposte sugli oli minerali in vigore in Svizzera sono dovute anche nel Principato cui è assegnata una parte delle entrate (cfr. art. 35 del trattato di unione doganale). Attualmente si ipotizza che la tassa sui veicoli elettrici sarà riscossa anche nel Liechtenstein. Di conseguenza, il territorio doganale è stabilito come campo di applicazione territoriale, tuttavia compete al Principato decidere se in futuro intenderà riscuotere una tassa sui veicoli elettrici. Se il Principato optasse per un’altra soluzione, il campo di applicazione territoriale della tassa sui veicoli elettrici dovrebbe essere modificato di conseguenza.
18RS 631.0
19Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein