Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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2.1.3 Modelli tariffari (base di calcolo e importo della tassa)
La tassa è calcolata sulla base dei chilometri percorsi (chilometraggio) o del peso del veicolo. I modelli tariffari specificano i centesimi da versare per ogni chilometro percorso da un singolo veicolo imponibile.
Principi fondamentali
I modelli tariffari alla base della nuova legge federale poggiano sui seguenti principi:
• Compensazione delle minori entrate: la tassa è intesa a garantire il finanziamento e il livello di
entrate sinora raggiunto con le imposte sugli oli minerali. Le lacune risultanti dal passaggio da un veicolo convenzionale a un veicolo elettrico saranno compensate con la nuova tassa.
• Equivalenza dell’onere finanziario per le persone imponibili: la nuova tassa dovrà sostituire le
imposte sugli oli minerali in modo il più possibile equivalente. Il carattere e il meccanismo di azione delle imposte sugli oli minerali dovranno essere per quanto possibile mantenuti o trasposti in un sistema di tassazione dei veicoli elettrici in modo che il detentore di un veicolo convenzionale e quello di un veicolo elettrico paragonabile abbiano quasi lo stesso onere finanziario. Due fattori influenzano le imposte sugli oli minerali che i detentori dei veicoli sono chiamati a pagare: da un lato il consumo specifico di carburante, dall’altro il chilometraggio (chilometri percorsi). Con una tassa sul chilometraggio la mobilità per il singolo utente di un veicolo convenzionale non dovrà essere né più costosa né più economica e sono peraltro da escludere proventi supplementari.
Per rappresentare in particolare l’equivalenza dell’onere finanziario, nel modello tariffario si è proceduto a differenziare le tariffe secondo due livelli.
1o livello della differenziazione: modello tariffario per genere di veicolo o categorie fiscali
I vari generi di veicoli presentano consumi specifici di carburante talora molto diversi, così com’è diverso anche l’importo delle imposte sugli oli minerali per ogni 100 km. Le tariffe sono quindi inizialmente differenziate per genere di veicolo. Tuttavia, per motivi pratici, non viene creato un modello tariffario per ogni genere di veicolo, poiché oltre ad essere relativamente numerosi, alcuni comprendono un numero esiguo di veicoli (v. Allegato 1). Per questo motivo si riuniscono generi simili in categorie fiscali. La tabella seguente indica l’attribuzione dei generi di veicoli alle diverse categorie fiscali conformemente all’ordinanza del 19 giugno 199520 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
Figura 4: Attribuzione dei generi di veicoli alle categorie fiscali Categoria fiscale Generi di veicoli (conformemente all’OETV) OETV
Automobili Automobili Art. 11 cpv. 2 lett. a
Veicoli commerciali Minibus Art. 11 cpv. 2 lett. c
leggeri (fino a 4,25 t21)
Autofurgoni Art. 11. cpv. 2 lett. e
Autoveicoli leggeri Art. 11 cpv. 3
Veicoli commerciali
pesanti
Trasporto di merci Autocarri Art. 11 cpv. 2 lett. f
Autoarticolati leggeri Art. 11 cpv. 2 lett. i
Autoarticolati pesanti Art. 11 cpv. 2 lett. i
Trattori a sella Art. 11 cpv. 2 lett. i
Autoveicoli pesanti Art. 11 cpv. 3
Trasporto di persone Autobus Art. 11 cpv. 2 lett. d
Autosnodati Art. 11 cpv. 2 lett. k
Automobili pesanti Art. 11 cpv. 2 lett. b
Motoveicoli Motoveicoli Art. 14 lett. a
Motoleggere Art. 14 lett. b
20 RS 741.41
21 V. punto 2.1.3.3.