Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Il consumo specifico di carburante, espresso in media ponderata, è pari a 32,6 litri per 100 chilometri (HBEFA, 2030), da cui deriva una tariffa di riferimento di 24.7 centesimi al chilometro. Anche la pendenza della retta (ossia l’interdipendenza tra il consumo di carburante o l’imposta sugli oli minerali dovuta e il peso del veicolo) per l’equazione tariffaria dei veicoli a combustione è stata calcolata utilizzando una regressione lineare delle tariffe medie per le diverse categorie di veicoli e categorie di peso presenti nell’HBEFA. La tassa aumenta pertanto di 1.0158 centesimi alla tonnellata e per veicolo-chilometro (risp. 0.0010158 cent./kg).

Il peso totale di un veicolo pesante a combustione è pari in media a 19,1 tonnellate (ponderato in base alle quote di chilometraggio per categoria di peso). Così come per i veicoli merci pesanti, il valore del peso di riferimento per i veicoli elettrici è stato rettificato di due tonnellate e aumentato a 21,1 tonnellate. Nel caso dei BEV risulta quindi la seguente equazione tariffaria per autobus:

Tariffa vcp-p (cent./km) = 24.7 cent. + 0.0010158 cent./kg ∗ (peso totale del veicolo – 21 100 kg)

Nel caso dei PHEV, l’importo della tassa per i VCP è ridotto del 50 per cento, poiché questi veicoli sono alimentati anche a benzina o diesel e quindi già assoggettati alle imposte sugli oli minerali.

Nota: in base al decreto federale del 15 marzo 202435 concernente la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2), dal 1° gennaio 2026 la restituzione dell’imposta decade per i veicoli impiegati nel traffico locale dalle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione (cfr. art. 18 cpv. 1bisLIOm). Al di fuori del traffico locale, l’imposta può essere restituita dal 1° gennaio 2030 soltanto alle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione che dimostrano l’impossibilità, per ragioni topografiche, di impiegare sulle linee interessate autobus con un sistema di propulsione a energie rinnovabili e a zero emissioni di CO (cfr. art. 18 cpv. 1terLIOm). Nel quadro delle misure di sgravio appli-

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cabili dal 2027 (pacchetto di sgravio 27), il Consiglio federale propone di anticipare al 2027 l’abolizione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali per le imprese di trasporto concessionarie al di fuori del traffico locale. Dal momento che dal 2030 sarà introdotta la tassa sui veicoli elettrici, la restituzione delle imposte sugli oli minerali per le imprese di trasporto concessionarie non è più tenuta in considerazione per lo sviluppo del modello tariffario e come base di calcolo vengono utilizzate le tariffe ordinarie sugli oli minerali.

Modello tariffario per la categoria fiscale «motoveicoli»

Nella categoria fiscale dei motoveicoli rientrano, oltre ai motoveicoli classici, altri generi di veicoli analoghi (motoleggere, tricicli a motore, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore). Questa categoria annovera circa 767 000 veicoli, che rappresentano l’11,8 per cento dell’intero parco veicoli. I motoveicoli classici (veicoli a motore monotraccia con due ruote, senza limitazioni del peso massimo o della potenza massima del motore) sono i più numerosi all’interno di questa categoria, con circa 713 000 veicoli.

Il consumo specifico di carburante di un motoveicolo è pari a circa 4,9 litri per 100 chilometri (HBEFA, 2030), il che equivale a 3.6 centesimi al chilometro in termini di imposta sugli oli minerali. Secondo il microcensimento mobilità e trasporti 201536 (MCMT 2015), il chilometraggio medio percorso ogni anno dai motoveicoli in territorio svizzero è pari a circa 2100 chilometri. Ogni motoveicolo a benzina paga quindi in media circa 80 franchi all’anno di imposte sugli oli minerali.

L’importo della tassa è notevolmente inferiore a quello delle automobili, pertanto si rinuncia a riscuotere una tassa sul chilometraggio, poiché il dispendio legato alla riscossione sarebbe sproporzionato rispetto al gettito generato. Risulta peraltro che per la rilevazione del chilometraggio dei motoveicoli non esistono ancora soluzioni analoghe a quelle per le automobili. Per la categoria fiscale dei motoveicoli sarà dunque riscossa una tassa forfettaria anziché la tassa sul chilometraggio. Ciò semplifica la riscossione in misura significativa, la rende economica e l’onere è minimo anche per le persone imponibili. Affinché la tassa forfettaria applicata ai veicoli elettrici permetta di conseguire una certa equivalenza con i veicoli a benzina, il forfait annuale viene differenziato per categorie di peso, in modo che i veicoli più pesanti paghino un tributo più elevato rispetto a quelli più leggeri. L’importo del forfait annuale è estrapolato dal chilometraggio medio dei motoveicoli secondo l’MCMT di 2100 veic-km e dai dati sui consumi dell’HBEFA.

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36 Ufficio federale di statistica (UST), Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Comportement de la population en matière de transports, Résultats du microrecensement mobilité et transports 2015, Neuchâtel e Berna, 2017 (in francese e tedesco).