Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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I forfait annuali variano tra 45 e 150 franchi in funzione del peso totale conformemente alla tabella seguente.

Figura 11: Forfait annuali motoveicoli Categoria Peso totale Forfait annuali

di peso (in kg) (in fr.)

1 fino a 300 45.00

2 301–400 60.00

3 401–500 80.00

4 501–600 100.00

5 601–700 115.00

6 701–800 135.00

7 da 801 150.00

Il forfait annuale soddisfa meno l’auspicato principio dell’equivalenza rispetto a un modello tariffario che calcola la tassa in base al chilometraggio effettivo del singolo veicolo, tuttavia può essere giustificato dai vantaggi nella riscossione, che risulta notevolmente semplificata, soprattutto perché viene meno la necessità di rilevare il chilometraggio. In tal modo non solo diminuiscono le spese di riscossione per lo Stato, ma ne beneficiano anche i detentori dei veicoli (p. es. non è necessaria l’autodichiarazione del chilometraggio annuale e l’imposta forfettaria è riscossa insieme all’imposta cantonale sui veicoli a motore). Nel contempo, la differenziazione in base al peso consente di allinearsi con il principio dell’equivalenza.

Categoria fiscale «ciclomotori»

L’articolo 18 OETV annovera tra i ciclomotori i «ciclomotori veloci», i «ciclomotori leggeri», le «sedie a rotelle motorizzate», i «monopattini autobilanciati» e i «ciclomotori pesanti».

Secondo l’articolo 72 capoverso 1 lettere k e l dell’ordinanza del 27 ottobre 197637 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (ordinanza sull’ammissione alla circolazione; OAC), i ciclomotori leggeri e le sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h non necessitano di targhe. Di conseguenza, questi generi di veicoli non sono immatricolati e sono esentati dalla tassa. La targa è invece necessaria per le sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità superiore a 10 km/h. Per garantire la parità di trattamento a tutti i modelli di sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elettrica, le sedie a rotelle motorizzate sono esentate dalla tassa.

Sono quindi imponibili:

• i «ciclomotori veloci» (p. es. le «e-bike veloci»),

• i «ciclomotori pesanti» (p. es. «biciclette e-cargo pesanti per il trasporto di merci e persone»)

• i «monopattini autobilanciati»

Per i ciclomotori la tassa sarà riscossa come forfait annuale. In considerazione dell’importo calcolato della tassa, il dispendio legato alla riscossione rimarrà così il più possibile contenuto. La tassa ammonta a 25 franchi l’anno.

Calcolare l’importo della tassa è difficile poiché, a differenza di quanto avviene per le automobili, tra i ciclomotori i veicoli a benzina e i veicoli elettrici non sono del tutto simili o comparabili tra loro.

Dal momento che anche i classici motorini a carburanti fossili sono classificati come ciclomotori, l’importo della tassa per i ciclomotori elettrici è stato provvisoriamente estrapolato sulla base dei motorini classici (motorini, fino a 50 cm3, velocità massima di 30 o 50 km/h). In considerazione del consumo specifico di carburante, un motorino paga 1.8 centesimi al chilometro di imposte sugli oli minerali. Secondo il micro-

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