Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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la grande maggioranza delle persone imponibili dichiarerà correttamente i dati chilometrici dei loro veicoli elettrici.

Tuttavia, occorre comunque un efficace meccanismo di controllo per limitare il rischio di dichiarazioni errate e di truffa. Saranno necessari controlli più pressanti soprattutto nella fase introduttiva, per evitare che le persone imponibili comunichino percorrenze chilometriche iniziali troppo elevate. Questi controlli possono essere organizzati, per esempio, dagli uffici della circolazione stradale («drive-throughs») e integrati dai controlli alla frontiera. Una volta introdotta la tassa, le percorrenze chilometriche saranno verificate come già avviene in occasione dell’esame successivo ufficiale di cui all’articolo 33 OETV. In questi controlli dei veicoli a motore, viene rilevata anche la percorrenza chilometrica e registrata nel SIAC. Inoltre, le percorrenze chilometriche devono essere comunicate agli uffici della circolazione stradale anche al cambiamento di detentore e per la messa in circolazione e fuori circolazione. In questi casi il vecchio e il nuovo detentore si «neutralizzeranno» reciprocamente, perché nessuno ha interesse a pagare la tassa per l’altro. Sono inoltre ipotizzabili controlli a campione anche per la messa in circolazione e fuori circolazione o in altri frangenti.

L’autodichiarazione è semplice, economica e sicura da attuare, inoltre non comporta dipendenze: il sistema di rilevazione funziona senza che la Confederazione necessiti di dati trasmessi da terzi. Per le persone imponibili l’autodichiarazione non genera praticamente alcun onere. La determinazione della base di calcolo e il calcolo della tassa sono ricostruibili e trasparenti. Con l’autodichiarazione le persone imponibili possono adempiere autonomamente l’obbligo di dichiarazione e non dipendono dal servizio di terzi. Inoltre, questa soluzione non necessita di ricorrere alle geocoordinate.

Fornitori autorizzati di servizi di rilevazione

Come esposto nei principi fondamentali al punto 2.1.6.1, per determinare il chilometraggio escludendo i chilometri percorsi all’estero occorre una rilevazione tecnica. Attualmente il chilometraggio potrebbe essere determinato sulla base di dati generati digitalmente dai veicoli collegati in rete (dato chilometrico e geodati rilevati dal GNSS di bordo) oppure utilizzando un dispositivo esterno, come un dongle OBD. Di seguito è spiegato come viene determinato il chilometraggio mediante i dati del veicolo o gli apparecchi di registrazione.

Non è tuttavia da escludere che, entro il 2030 e oltre, un nuovo strumento tecnico adempia i requisiti e possa essere preso in considerazione per determinare il chilometraggio. Per lasciare spazio alle innovazioni future, la legge non prescrive quindi una data soluzione in conformità al principio della neutralità tecnologica. Il mercato è libero di offrire prodotti idonei, a condizione che soddisfino i criteri di autorizzazione. La Confederazione stabilisce quindi soltanto i requisiti per l’autorizzazione e le prescrizioni tecniche e operative, ma lascia al mercato la libertà di sviluppare e offrire prodotti idonei all’interno di questi termini.

I requisiti per l’autorizzazione devono essere definiti nel modo più funzionale possibile per non limitare inutilmente l’offerta di soluzioni tecniche. Un criterio fondamentale consiste in una protezione adeguata contro le manipolazioni e nella capacità di rilevare i passaggi della frontiera e di misurare le distanze con la precisione stabilita. Allo stato attuale occorre un ricevitore GNSS per rilevare gli attraversamenti del confine. Per evitare il rischio di manipolazioni, i dati registrati dal veicolo (p. es. la percorrenza chilometrica) dovrebbero servire come base per determinare il chilometraggio.

Chi vuole offrire una soluzione tecnica può presentare la domanda all’UDSC, dimostrando che il suo prodotto è conforme ai requisiti. Nel quadro della procedura di autorizzazione l’UDSC verifica la determinazione e la trasmissione corrette e sicure del chilometraggio da parte dei richiedenti e li obbliga a osservare le disposizioni in materia di protezione dei dati; il richiedente deve garantire tra l’altro che l’obbligo di informare sulla raccolta di dati personali secondo l’articolo 19 LPD è pienamente adempiuto. L’UDSC ha già attuato un processo analogo per l’autorizzazione dei fornitori del SET e del NETS (European Electronic Toll Service, National Electronic Toll Service) in relazione con la riscossione della TTPCP.

Una volta accertato che le condizioni stabilite sono rispettate, l’UDSC rilascia l’autorizzazione e stipula un accordo con il fornitore in questione. Con tale accordo i fornitori si impegnano a garantire in qualunque momento l’osservanza delle condizioni di autorizzazione che l’UDSC verificherà nel corso dei suoi audit.