Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
L’accesso ai dati dei veicoli in riferimento ai dati delle riparazioni e ai sistemi di diagnostica di bordo (OBD) è disciplinato sin dal 2007 nell’Unione europea per garantire una concorrenza equa sul mercato post-vendita delle riparazioni e della manutenzione. Da allora il mercato dei veicoli connessi alla rete si è ulteriormente sviluppato. L’accesso a dati, funzioni e risorse è determinante per lo sviluppo di servizi di mobilità innovativi basati su dati. Anche le autorità hanno bisogno di accedere a dati, funzioni e risorse per svolgere i loro compiti.
Il summenzionato regolamento sui dati dell’UE rafforzerà la posizione degli utenti nel senso che viene riconosciuto loro il diritto di consultare i dati del veicolo e di condividerli con terzi. Le disposizioni del regolamento sui dati concernenti l’accesso ai dati sono norme intersettoriali e, in quanto tali, non è da escludere che non siano sufficientemente dettagliate per la fornitura di servizi dipendenti dai dati nel settore automobilistico. Inoltre, potrebbero non dare risposte adeguate ai problemi correlati alle differenze tra le marche di veicoli e alle pertinenti misure di sicurezza e di cybersicurezza per i veicoli connessi alla rete. Al fine di garantire una sua attuazione adeguata nell’ecosistema automobilistico, il regolamento sui dati dovrebbe essere accompagnato da disposizioni concernenti la standardizzazione dei dati e un accesso efficace, sicuro e non discriminatorio.
Questo nuovo regolamento previsto potrebbe creare i presupposti per consentire anche alle autorità un migliore accesso ai dati dei veicoli (con il consenso del detentore del veicolo e nel rispetto della protezione dei dati). Ciò potrebbe anche includere i dati forniti dalle case automobilistiche sui chilometri percorsi per riscuotere una tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici.
I prossimi passi in merito all’iniziativa sono ancora da definire. I dati dei veicoli rivestiranno un’importanza crescente in un mondo sempre più digitalizzato e connesso. È dunque presumibile che l’UE proseguirà gli sforzi per rendere fruibili i dati dei veicoli e nella prima metà degli anni 2030 sarà garantito l’accesso a determinati dati dei veicoli, che potrebbe poi essere utilizzato anche dalle autorità per svolgere i loro compiti.
Apparecchi di registrazione
Il chilometraggio percorso nel territorio doganale può essere determinato anche con apparecchi di registrazione come i dongle OBD o i dispositivi GNSS/CN. Un dongle OBD è un apparecchio compatto a forma di presa che viene inserito nella porta OBD-II o, se non disponibile, nel CAN bus (Controller Area Network Bus) del veicolo e contiene un ricevitore GNSS e un modem radiomobile con scheda SIM. La percorrenza chilometrica può così essere letta automaticamente sul bus del veicolo, i passaggi del confine sono rilevati e i dati vengono trasmessi continuamente a un fornitore. Dal momento che la determinazione della distanza percorsa si basa sulla lettura delle percorrenze chilometriche effettuata dall’elettronica del veicolo, questi apparecchi sono ben protetti contro le manipolazioni. Oggi le assicurazioni, per esempio, offrono servizi fondandosi sulle informazioni relative al comportamento di guida o al percorso rilevate con questi dongle.
Gli apparecchi di registrazione GNSS/CN sono utilizzati in diversi Paesi europei per riscuotere la tassa sulla circolazione relativa al traffico pesante, quindi anche la TTPCP. Generalmente sono fissati al parabrezza e alimentati con la presa di bordo. Tuttavia, è più difficile proteggere questi apparecchi dalle manomissioni, dato che la distanza determinata dalle posizioni del veicolo viene continuamente sommata. Se viene reso impossibile rilevare la posizione perturbando la ricezione GNSS o interrompendo l’alimentazione, le distanze percorse non saranno sommate. Alle autorità esecutive non pervengono geodati, ma unicamente dati sul chilometraggio, pertanto non saranno in grado di individuare interruzioni o irregolarità nella registrazione della distanza percorsa. Ma anche se la Confederazione ricevesse geodati registrati dal dispositivo GNSS/CN come avviene per la TTPCP, occorrerebbe un sistema di controllo complesso e completo con impianti stazionari e unità di registrazione mobili per rilevare e poter correggere errori nella registrazione delle distanze percorse. Per la riscossione della tassa sulle automobili e sui veicoli commerciali leggeri la creazione di un simile sistema di controllo incontrerebbe scarso consenso da parte della popolazione, oltre a comportare costi elevati. Nell’ambito della procedura di autorizzazione, un fornitore dovrà dunque dimostrare in modo convincente come siano impedite e rilevate le manipolazioni in un dispositivo GNSS/CN e come venga determinato il chilometraggio completo e corretto.